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La Corte costituzionale ha dichiarato legittima la norma che sospende il reddito di cittadinanza a chi viene sottoposto a una misura cautelare personale. La sospensione non è una pena anticipata, ma la conseguenza del venir meno di un requisito morale richiesto per il beneficio, ed è espressione della discrezionalità del legislatore.
Di cosa si tratta
Il reddito di cittadinanza non è una pura assistenza economica: comporta un percorso di inserimento lavorativo e sociale, con obblighi e requisiti. Tra questi c’è il non essere sottoposti a misure cautelari personali. Il giudice di Palermo dubitava che sospendere il beneficio a chi è solo indagato violasse la presunzione di innocenza e colpisse la famiglia.
La questione di legittimità costituzionale
Il GIP del Tribunale di Palermo aveva censurato l’art. 7-ter, comma 1, del d.l. n. 4 del 2019, in riferimento agli artt. 1, 2, 3, 4, 27, 29, 30, 31 e 117, primo comma, della Costituzione (quest’ultimo in relazione all’art. 6, par. 2, CEDU e all’art. 48 CDFUE), ritenendo la sospensione una sanzione sostanzialmente penale applicata a un non condannato.
La decisione della Corte
La Corte ha dichiarato non fondate tutte le questioni, richiamando la propria sentenza n. 122 del 2020. La sospensione consegue al venir meno di un requisito di onorabilità che deve sussistere per tutta la durata del beneficio, non si fonda su una presunzione di colpevolezza e non ha natura punitiva: serve a non ostacolare il percorso di reinserimento lavorativo, reso difficile dalla misura cautelare.
Il principio
La sospensione del reddito di cittadinanza in caso di misura cautelare personale non è una sanzione penale anticipata, ma la conseguenza del venir meno di un requisito di accesso al beneficio, rispetto al quale l’interessato non vanta un diritto precostituito: scelta rimessa alla discrezionalità del legislatore, non manifestamente irragionevole.
Domande e risposte
Chi è solo indagato perde il reddito di cittadinanza?
Non lo perde in via definitiva: l’erogazione viene sospesa finché dura la misura cautelare. Alla cessazione della misura il beneficio può tornare a essere erogato, ma senza gli arretrati del periodo di sospensione.
La sospensione viola la presunzione di innocenza?
Secondo la Corte no: non si fonda su un giudizio di colpevolezza, ma sull’incompatibilità tra il beneficio e la soggezione a una misura cautelare, cioè sul venir meno di un requisito morale.
Perché conta che il reddito non sia solo assistenza?
Perché il reddito di cittadinanza comporta un percorso di inserimento lavorativo con obblighi: la misura cautelare può impedirlo, e questo giustifica la sospensione, distinguendolo da prestazioni puramente assistenziali.
Norme collegate
- Art. 2 della Costituzione — diritti inviolabili e doveri di solidarietà, evocati a tutela della sopravvivenza del beneficiario
- Art. 3 della Costituzione — principio di eguaglianza e ragionevolezza, su cui si fonda il giudizio sulla discrezionalità del legislatore
- Art. 27 della Costituzione — presunzione di non colpevolezza e personalità della responsabilità penale, ritenuti non lesi
- Art. 117 della Costituzione — primo comma, in relazione alla presunzione d’innocenza di fonte CEDU e UE