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La Corte costituzionale ha dichiarato illegittima la norma piemontese che, durante l’emergenza Covid, sospendeva per otto mesi le domande di apertura, trasferimento o ampliamento delle grandi strutture di vendita: una barriera all’ingresso che viola la tutela della concorrenza riservata allo Stato. Salve invece le norme su urbanistica e paesaggio.
Di cosa si tratta
Le Regioni hanno competenza sul commercio, ma lo Stato fissa i principi di liberalizzazione a tutela della concorrenza: l’apertura di nuovi esercizi deve essere libera, salvo limiti per salute, lavoratori, ambiente o beni culturali. Il Piemonte aveva sospeso le nuove autorizzazioni per le grandi strutture, ostacolando chi voleva entrare nel mercato.
La questione di legittimità costituzionale
Il Presidente del Consiglio dei ministri aveva impugnato gli artt. 23, comma 2, 52, 61, 62 e 79 della legge reg. Piemonte n. 13 del 2020, in riferimento agli artt. 3, 5, 9, 97, 117, secondo comma, lettere e), m) e s), e terzo comma, e 120 della Costituzione, in particolare per la violazione della tutela della concorrenza (art. 31 del d.l. n. 201 del 2011).
La decisione della Corte
La Corte ha dichiarato illegittimo l’art. 52 (sospensione delle domande per le grandi strutture di vendita), perché introduce una barriera all’ingresso anticoncorrenziale in violazione dell’art. 117, secondo comma, lettera e). Ha dichiarato non fondate le questioni sugli artt. 61 e 62 (termini e varianti urbanistiche, con coinvolgimento ministeriale assicurato) e ha dichiarato estinto il processo sugli artt. 23, comma 2, e 79, oggetto di rinuncia.
Il principio
Una Regione non può sospendere o limitare l’apertura di nuovi esercizi commerciali se non per le ragioni tassative indicate dalla legge statale (salute, lavoratori, ambiente, beni culturali): il blocco indiscriminato viola la tutela della concorrenza, competenza esclusiva dello Stato.
Domande e risposte
Perché il blocco delle aperture è anticoncorrenziale?
Perché impedisce a nuovi operatori di entrare nel mercato regionale o di ampliarsi, avvantaggiando chi già opera: una barriera all’ingresso che contraddice il principio statale di libertà di apertura.
L’emergenza Covid non giustificava la misura?
No: la Corte ha ritenuto che la sospensione non rientrasse tra i limiti consentiti dalla legge statale (salute, lavoratori, ambiente, beni culturali) e fosse perciò illegittima.
Le norme urbanistiche piemontesi sono cadute?
No: gli artt. 61 e 62, sui termini e sulle varianti al piano regolatore, sono stati salvati perché mantengono comunque la partecipazione degli organi ministeriali a tutela del paesaggio.
Norme collegate
- Art. 117 della Costituzione — secondo comma, lettera e): tutela della concorrenza, competenza esclusiva dello Stato violata dal blocco delle aperture
- Art. 9 della Costituzione — tutela del paesaggio, evocata per le norme urbanistiche poi salvate
- Art. 41 della Costituzione — libertà di iniziativa economica, sullo sfondo della liberalizzazione del commercio