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La Corte costituzionale ha dichiarato parzialmente illegittime le leggi liguri sul riutilizzo di locali accessori, pertinenze e immobili non utilizzati. È incostituzionale la parte che consente questi interventi in deroga al piano paesaggistico regionale e che li ammette nei centri storici con semplice SCIA; sono invece salve le altre previsioni, lette in senso conforme alla tutela del paesaggio.

Di cosa si tratta

La Regione Liguria aveva approvato norme per favorire il recupero di seminterrati, pertinenze e immobili in disuso, anche diruti, semplificando i titoli edilizi. Il problema è che il paesaggio è tutelato dallo Stato attraverso il piano paesaggistico, che prevale sugli strumenti urbanistici: una legge regionale non può consentire interventi che lo aggirino.

La questione di legittimità costituzionale

Il Presidente del Consiglio dei ministri aveva impugnato più disposizioni delle leggi reg. Liguria n. 30 del 2019 e n. 1 del 2020, in riferimento agli artt. 3, 9, 32 e 117, secondo comma, lettera s), e terzo comma, della Costituzione, lamentando la lesione della competenza statale esclusiva in materia di tutela dell’ambiente e del paesaggio.

La decisione della Corte

La Corte ha dichiarato illegittimi l’art. 2, comma 1, secondo periodo (mutamento di destinazione d’uso con semplice SCIA nelle zone A, cioè i centri storici), l’art. 3, comma 1 (riutilizzo in deroga al piano paesaggistico regionale) e l’art. 3, comma 2, secondo periodo, della legge reg. n. 30 del 2019. Ha invece respinto, «nei sensi di cui in motivazione», le altre censure, interpretando le norme come rispettose della pianificazione paesaggistica.

Il principio

Il legislatore regionale, nell’esercizio della competenza concorrente sul governo del territorio, non può consentire interventi edilizi in deroga al piano paesaggistico, che esprime la tutela del paesaggio riservata allo Stato e prevale sugli strumenti urbanistici comunali.

Domande e risposte

Si possono recuperare i seminterrati in Liguria?

In linea di principio sì, secondo le norme regionali: ciò che la Corte ha vietato è che il recupero avvenga in deroga al piano paesaggistico o, nei centri storici, con la sola SCIA, aggirando la tutela del paesaggio.

Perché il piano paesaggistico prevale?

Perché la tutela del paesaggio è competenza esclusiva dello Stato (art. 117, secondo comma, lettera s) e il piano paesaggistico ha forza cogente e prevalente sugli strumenti urbanistici comunali.

Che cosa vuol dire «non fondate nei sensi di cui in motivazione»?

È una decisione interpretativa di rigetto: la norma si salva, ma solo se interpretata nel senso indicato dalla Corte, cioè come rispettosa della disciplina paesaggistica.

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