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La Corte dichiara incostituzionale, in parte, la norma che concentrava davanti al TAR del Lazio le controversie sulle grandi infrastrutture energetiche anche per i processi già in corso, nella parte in cui faceva decorrere il termine per riassumere il ricorso dall’entrata in vigore della legge.

Di cosa si tratta

La legge n. 99 del 2009 ha attribuito al TAR del Lazio la competenza esclusiva sulle controversie relative a grandi infrastrutture energetiche (centrali, rigassificatori, gasdotti, rete di trasmissione). La norma si applicava anche ai processi già pendenti, imponendone la riassunzione davanti al nuovo giudice competente.

La questione di legittimità costituzionale

Era impugnato l’art. 41, comma 5, della legge 23 luglio 2009, n. 99, in riferimento agli artt. 3, 24 e 111 della Costituzione, nella parte relativa all’applicazione ai processi in corso e alla decorrenza del termine per la riassunzione del ricorso. La questione era stata sollevata dal Consiglio di Stato, sezione sesta.

La decisione della Corte

La Corte ha dichiarato l’illegittimità costituzionale dell’art. 41, comma 5, nella parte in cui prevede che il termine per la riassunzione del ricorso decorra dalla data di entrata in vigore della legge.

Il principio

Quando una legge sposta la competenza giurisdizionale anche per i processi in corso, deve garantire alle parti un termine effettivo e conoscibile per riassumere il giudizio: far decorrere quel termine dalla mera entrata in vigore della legge, anziché da un momento idoneo a renderlo conoscibile, lede il diritto di difesa e di accesso al giudice (artt. 24 e 111 Cost.).

Domande e risposte

Cosa significa «riassumere» un processo?

Significa proseguire un giudizio già avviato davanti al nuovo giudice divenuto competente, entro un termine stabilito, per non perdere la causa per inattività.

Perché il termine era problematico?

Perché decorreva dalla semplice entrata in vigore della legge, momento non necessariamente conoscibile dalle parti del processo già pendente, con rischio di decadenza.

La concentrazione delle cause davanti al TAR del Lazio è stata annullata?

No: la Corte ha colpito solo la specifica regola sulla decorrenza del termine di riassunzione, non l’attribuzione di competenza in sé.

Norme collegate