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La Corte dichiara incostituzionale l’art. 42, comma 4, della legge di stabilità 2020 dell’Abruzzo, mentre respinge o dichiara inammissibili le censure sulla norma che amplia il recupero dei sottotetti; su un altro profilo dichiara cessata la materia del contendere.
Di cosa si tratta
La legge di stabilità 2020 dell’Abruzzo era stata impugnata dal Governo su più fronti. Tra le norme contestate, quella che estendeva la possibilità di recuperare a fini residenziali i sottotetti esistenti, spostandone in avanti la data di riferimento, e un’ulteriore disposizione (art. 42, comma 4).
La questione di legittimità costituzionale
Erano impugnati gli artt. 10, comma 1, lettere a), b) e c), e 42, comma 4, della legge della Regione Abruzzo n. 3 del 2020, in riferimento agli artt. 3, 97 e 117, secondo comma, lettera s), della Costituzione. Le questioni erano state promosse in via principale dal Presidente del Consiglio dei ministri.
La decisione della Corte
La Corte ha dichiarato l’illegittimità costituzionale dell’art. 42, comma 4; ha dichiarato non fondate le questioni sull’art. 10, comma 1, lettere a) e b), in riferimento all’art. 3 Cost.; inammissibili le stesse in riferimento all’art. 97 Cost.; e cessata la materia del contendere sull’art. 10, comma 1, lettera c), in riferimento all’art. 117, secondo comma, lettera s), Cost.
Il principio
Le norme regionali in materia edilizia devono rispettare i principi statali e i vincoli ambientali: alcune previsioni sul recupero dei sottotetti superano il vaglio di ragionevolezza, mentre la disposizione dell’art. 42, comma 4, è stata ritenuta incostituzionale; dove la norma è stata modificata o è venuto meno il contrasto, il giudizio si chiude per cessazione della materia del contendere.
Domande e risposte
Cosa prevedeva la norma sui sottotetti?
Estendeva la possibilità di recuperare a fini abitativi i sottotetti, spostando in avanti (al 31 dicembre 2019) la data entro cui dovevano già esistere.
Perché alcune censure sono state respinte?
Perché, in riferimento all’art. 3 Cost., la disciplina sul recupero dei sottotetti non è stata ritenuta irragionevole; altre censure erano carenti nella prospettazione e quindi inammissibili.
Cosa è stato dichiarato incostituzionale?
L’art. 42, comma 4, della legge regionale, di cui la Corte ha dichiarato l’illegittimità costituzionale.
Norme collegate
- Art. 3 della Costituzione — parametro di ragionevolezza richiamato per la disciplina del recupero dei sottotetti.
- Art. 97 della Costituzione — evocato per il buon andamento dell’amministrazione.
- Art. 117 della Costituzione — richiamato per il riparto di competenze, in particolare la tutela dell’ambiente.