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La Corte salva, con un’interpretazione conforme a Costituzione, il tetto del 20% all’importo complessivo delle riserve che l’appaltatore può iscrivere nei lavori pubblici: la norma è ragionevole se non si estende alle pretese estranee al rischio d’impresa.

Di cosa si tratta

Nei lavori pubblici l’appaltatore può iscrivere «riserve» per far valere maggiori costi o pretese economiche. La vecchia disciplina (codice dei contratti del 2006) fissava un limite: le riserve non potevano superare il 20% dell’importo contrattuale. Un’impresa contestava questo tetto davanti al Tribunale di Lecco.

La questione di legittimità costituzionale

Era impugnato l’art. 240-bis, comma 1, del decreto legislativo n. 163 del 2006 (vecchio codice dei contratti pubblici), nella parte in cui prevede che l’importo complessivo delle riserve non possa superare il 20% dell’importo contrattuale, in riferimento agli artt. 3, 24, 41 e 97 della Costituzione. La questione era stata sollevata dal Tribunale ordinario di Lecco.

La decisione della Corte

La Corte ha dichiarato non fondate, nei sensi di cui in motivazione, le questioni: il limite è legittimo se interpretato nel senso che non comprime le pretese dell’appaltatore estranee all’alea normale del contratto.

Il principio

Il tetto del 20% alle riserve non è irragionevole né lesivo del diritto di difesa o della libertà d’impresa, purché sia inteso come limite alle sole pretese riconducibili al rischio d’impresa: restano azionabili con altri strumenti le richieste fondate su condotte illegittime o inadempienti della stazione appaltante.

Domande e risposte

Che cosa sono le «riserve» in un appalto pubblico?

Sono le annotazioni con cui l’impresa appaltatrice fa valere, durante l’esecuzione dei lavori, maggiori compensi o pretese economiche rispetto a quanto pattuito.

Il limite del 20% impedisce all’impresa di tutelarsi?

No. Secondo l’interpretazione della Corte il tetto riguarda solo le pretese legate all’alea normale del contratto; le richieste fondate su inadempimenti o condotte illegittime della stazione appaltante possono comunque essere fatte valere.

Cosa significa «non fondate nei sensi di cui in motivazione»?

È una decisione interpretativa di rigetto: la norma resta in vigore, ma vale solo nel significato indicato dalla Corte, l’unico compatibile con la Costituzione.

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