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La Corte costituzionale ha dichiarato l’illegittimità costituzionale dell’art. 8, comma 6, della legge della Regione Siciliana n. 5 del 2019, in materia di interventi esclusi o semplificati ai fini dell’autorizzazione paesaggistica, dichiarando invece non fondate le questioni sull’art. 13 della stessa legge.

Di cosa si tratta

La legge regionale siciliana impugnata individua interventi esclusi dall’autorizzazione paesaggistica o sottoposti a procedura autorizzatoria semplificata. Il Governo l’aveva impugnata per contrasto con la competenza statale in materia di tutela del paesaggio e con il Codice dei beni culturali.

La questione di legittimità costituzionale

Il Presidente del Consiglio dei ministri ha impugnato gli artt. 8, commi 4 e 6, e 13 della legge della Regione Siciliana 6 maggio 2019, n. 5, in riferimento agli artt. 9 e 117, secondo comma, lettera s), della Costituzione, nonché allo statuto regionale in relazione al Codice dei beni culturali e del paesaggio.

La decisione della Corte

La Corte ha dichiarato l’illegittimità costituzionale dell’art. 8, comma 6, della legge reg. Siciliana n. 5 del 2019. Ha invece dichiarato non fondate le questioni relative all’art. 13 della stessa legge, sollevate in riferimento agli artt. 9 e 117, secondo comma, lettera s), della Costituzione e allo statuto regionale.

Il principio

La Regione non può ampliare in modo autonomo i casi di esclusione o semplificazione dell’autorizzazione paesaggistica oltre i limiti fissati dalla normativa statale a tutela del paesaggio: la disposizione che lo faceva è illegittima. Restano invece legittime le previsioni regionali coerenti con tali standard.

Domande e risposte

Che cosa è stato dichiarato illegittimo?

L’art. 8, comma 6, della legge della Regione Siciliana n. 5 del 2019, che riguardava l’esclusione o la semplificazione dell’autorizzazione paesaggistica per determinati interventi.

Tutta la legge regionale è stata annullata?

No. La Corte ha annullato l’art. 8, comma 6, ma ha dichiarato non fondate le questioni relative all’art. 13 della stessa legge.

Perché la tutela del paesaggio limita le leggi regionali?

Perché l’art. 9 e l’art. 117 della Costituzione affidano allo Stato la fissazione di standard uniformi di tutela del paesaggio e dell’ambiente, che le Regioni non possono abbassare.

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