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Con ordinanza, la Corte costituzionale ha dichiarato la «manifesta inammissibilità» della questione sull’art. 213, comma 8, del codice della strada. La Corte non è entrata nel merito.

Di cosa si tratta

L’art. 213, comma 8, del codice della strada riguarda profili sanzionatori connessi al sequestro e al fermo amministrativo dei veicoli. La questione è nata davanti al Giudice di pace di Brindisi, in una controversia con la Prefettura.

La questione di legittimità costituzionale

Il Giudice di pace di Brindisi ha impugnato l’art. 213, comma 8, del d.lgs. n. 285 del 1992 (Nuovo codice della strada), in riferimento all’art. 3 della Costituzione (principio di uguaglianza e ragionevolezza).

La decisione della Corte

La Corte costituzionale, con ordinanza, ha dichiarato la manifesta inammissibilità della questione. La decisione non è entrata nel merito.

Il principio

Quando i presupposti per l’esame della questione mancano in modo evidente, la Corte la dichiara manifestamente inammissibile con ordinanza, senza pronunciarsi sul contenuto della norma, che resta in vigore.

Domande e risposte

Che differenza c’è tra sentenza e ordinanza?

La Corte decide con ordinanza, in forma più snella, i casi più semplici o evidenti, ad esempio quando una questione è manifestamente inammissibile o manifestamente infondata.

La norma sul fermo amministrativo è stata annullata?

No. La questione è stata dichiarata manifestamente inammissibile, quindi la norma resta in vigore.

Quale parametro era stato invocato?

L’art. 3 della Costituzione, cioè il principio di uguaglianza e di ragionevolezza.

Norme collegate