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La Corte costituzionale ha dichiarato «non fondate» le questioni sugli artt. 24 e 30 della legge della Regione Toscana n. 61 del 2020, in materia di gestione e tutela della fauna selvatica. La disciplina regionale è stata ritenuta compatibile con la Costituzione.

Di cosa si tratta

La legge regionale toscana impugnata disciplina la gestione e la tutela della fauna selvatica sul territorio regionale. Il Governo l’aveva impugnata ritenendo che invadesse la competenza statale esclusiva in materia di tutela dell’ambiente e dell’ecosistema.

La questione di legittimità costituzionale

Il Presidente del Consiglio dei ministri ha impugnato gli artt. 24 e 30 della legge della Regione Toscana 15 luglio 2020, n. 61, in riferimento all’art. 117, secondo comma, lettera s), della Costituzione, in relazione alle norme statali sulle aree protette (legge n. 394 del 1991) e sulla protezione della fauna selvatica (legge n. 157 del 1992).

La decisione della Corte

La Corte ha dichiarato non fondate le questioni. Le disposizioni regionali impugnate non si pongono in contrasto con le norme statali interposte richiamate dal Governo e rientrano legittimamente nell’ambito di intervento della Regione.

Il principio

La Regione può disciplinare la gestione e la tutela della fauna selvatica sul proprio territorio purché rispetti gli standard di tutela fissati dalle norme statali in materia di ambiente: la disciplina toscana è stata ritenuta conforme a tali standard e quindi legittima.

Domande e risposte

La legge toscana sulla fauna selvatica è stata annullata?

No. La Corte ha dichiarato non fondate le questioni: la legge regionale è stata ritenuta compatibile con la Costituzione.

Perché il Governo aveva impugnato la legge?

Perché riteneva che invadesse la competenza statale esclusiva in materia di tutela dell’ambiente e dell’ecosistema (art. 117, secondo comma, lettera s, della Costituzione).

Le Regioni possono legiferare sulla fauna selvatica?

Sì, entro i limiti degli standard minimi di tutela ambientale fissati dallo Stato, che le norme regionali non possono abbassare.

Norme collegate