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La Corte costituzionale ha dichiarato «non fondate» le questioni sull’art. 120, comma 1, del codice della strada, che impedisce il rilascio della patente a chi è stato condannato per determinati reati in materia di stupefacenti. La disciplina è stata ritenuta compatibile con la Costituzione.

Di cosa si tratta

L’art. 120, comma 1, del codice della strada elenca i requisiti morali per ottenere la patente e prevede tra le condizioni ostative al rilascio alcune condanne in materia di sostanze stupefacenti. Le questioni sono nate davanti al TAR Lombardia.

La questione di legittimità costituzionale

Il Tribunale amministrativo regionale per la Lombardia, sezione prima, ha impugnato l’art. 120, comma 1, del d.lgs. n. 285 del 1992, come sostituito dall’art. 3, comma 52, lettera a), della legge n. 94 del 2009, in riferimento agli artt. 3, 4, 16 e 35 della Costituzione.

La decisione della Corte

La Corte, riuniti i giudizi, ha dichiarato non fondate le questioni. Gli elementi differenziali tra il diniego di rilascio e la revoca della patente giustificano, senza manifesta irragionevolezza, il diverso trattamento; non è violato il diritto al lavoro, perché nessuna norma costituzionale assicura a tutti il diritto di guidare veicoli a motore.

Il principio

La legge può subordinare il rilascio della patente al possesso di determinati requisiti, escludendolo per chi abbia precedenti penali in materia di stupefacenti: non esiste un diritto costituzionale incondizionato a guidare, e la disciplina non viola né il principio di uguaglianza né il diritto al lavoro. La Corte auspica comunque un migliore coordinamento sistematico delle ipotesi ostative da parte del legislatore.

Domande e risposte

Chi ha precedenti per droga può ottenere la patente?

Secondo la disciplina ritenuta legittima dalla Corte, alcune condanne in materia di stupefacenti costituiscono condizioni che impediscono il rilascio della patente.

La norma viola il diritto al lavoro?

No, secondo la Corte: nessuna norma costituzionale garantisce a tutti il diritto di guidare veicoli a motore, e il diniego della patente non comprime di per sé il diritto al lavoro.

La Corte ha rivolto inviti al legislatore?

Sì. La Corte ha auspicato una nuova configurazione e un migliore coordinamento sistematico delle condizioni ostative al rilascio della patente.

Norme collegate