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Con la sentenza n. 84 del 2021 la Corte costituzionale dichiara illegittima la norma che sanzionava chi si rifiutava di rispondere alla CONSOB o alla Banca d’Italia, quando dalle risposte poteva emergere la propria responsabilità per un illecito punitivo o per un reato. Viene riconosciuto il diritto al silenzio anche nei procedimenti sanzionatori.

Di cosa si tratta

Nessuno può essere costretto a fornire alle autorità elementi che lo accusino: è il diritto a non autoincolparsi, «al cuore» del processo equo. La questione era se questo diritto valga anche davanti alle autorità di vigilanza dei mercati finanziari, quando il rifiuto di collaborare è di per sé punito con una sanzione.

La questione di legittimità costituzionale

La Corte di cassazione, sezione seconda civile, in una causa tra un cittadino e la CONSOB, ha sollevato questione sull’art. 187-quinquiesdecies del Testo unico della finanza (d.lgs. n. 58 del 1998), che puniva chi non ottemperava alle richieste delle autorità di vigilanza. I parametri evocati erano gli artt. 24, 111 e 117, primo comma, della Costituzione, quest’ultimo in relazione all’art. 6 CEDU e all’art. 14 PIDCP, nonché gli artt. 11 e 117, primo comma, Cost. in relazione all’art. 47 della Carta dei diritti fondamentali UE. La pronuncia è seguita alla decisione della Corte di giustizia UE sul rinvio pregiudiziale.

La decisione della Corte

La Corte ha dichiarato l’illegittimità costituzionale dell’art. 187-quinquiesdecies del d.lgs. n. 58 del 1998, nel testo originario e, in via consequenziale, nelle versioni successivamente modificate, nella parte in cui si applica anche alla persona fisica che si sia rifiutata di fornire alla Banca d’Italia o alla CONSOB risposte da cui possa emergere la propria responsabilità per un illecito passibile di sanzioni amministrative di carattere punitivo, ovvero per un reato.

Il principio

Il diritto al silenzio e a non concorrere alla propria incolpazione opera anche nei procedimenti amministrativi che possono sfociare in sanzioni di natura punitiva. La persona fisica non può essere sanzionata per essersi rifiutata di rispondere alle autorità di vigilanza quando dalle risposte potrebbe emergere la sua responsabilità per un illecito punitivo o per un reato.

Domande e risposte

Si può tacere davanti alla CONSOB o alla Banca d’Italia?

La persona fisica non può essere sanzionata per il rifiuto di rispondere quando dalle risposte potrebbe emergere una sua responsabilità per un illecito di natura punitiva o per un reato.

Il diritto al silenzio vale solo nel processo penale?

No. La Corte ha riconosciuto che vale anche nei procedimenti amministrativi destinati a concludersi con sanzioni di carattere punitivo.

Che ruolo ha avuto la Corte di giustizia UE?

La decisione è intervenuta dopo il rinvio pregiudiziale alla Corte di giustizia, in un quadro in cui rilevavano sia la CEDU sia la Carta dei diritti fondamentali dell’Unione europea.

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