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Con la sentenza n. 83 del 2021 la Corte costituzionale dichiara illegittima la norma sulle spese di giustizia nella parte in cui non prevede che l’onorario del curatore dell’eredità giacente sia anticipato dall’erario quando la procedura si chiude senza accettazione e con patrimonio incapiente.
Di cosa si tratta
Quando una persona muore senza che gli eredi accettino subito, il giudice nomina un curatore dell’eredità giacente, che amministra i beni e svolge un’attività nell’interesse generale. Se però alla fine il patrimonio è insufficiente e nessuno accetta l’eredità, il curatore rischia di non essere pagato per il lavoro svolto.
La questione di legittimità costituzionale
Il Tribunale ordinario di Trieste ha sollevato questione sull’art. 148, comma 3, del d.P.R. n. 115 del 2002 (Testo unico sulle spese di giustizia), nella parte in cui non includeva tra le «spese anticipate dall’erario» l’onorario del curatore dell’eredità giacente. La questione è stata posta in riferimento a vari parametri costituzionali, tra cui gli artt. 35 e 36 della Costituzione.
La decisione della Corte
La Corte ha dichiarato l’illegittimità costituzionale dell’art. 148, comma 3, del d.P.R. n. 115 del 2002, nella parte in cui non prevede tra le spese anticipate dall’erario l’onorario del curatore con riguardo al caso in cui la procedura di giacenza si sia conclusa senza accettazione successiva e con incapienza del patrimonio ereditario. Ha invece dichiarato non fondata la questione sollevata in riferimento agli artt. 35 e 36 della Costituzione.
Il principio
Il curatore dell’eredità giacente svolge una funzione nell’interesse generale; quando la procedura si chiude senza accettazione e con patrimonio incapiente, il suo onorario deve essere anticipato dall’erario, non potendo restare privo di copertura il compenso per un’attività doverosa e disposta dall’autorità giudiziaria.
Domande e risposte
Chi paga il curatore se l’eredità non basta?
Dopo questa sentenza, l’onorario del curatore è anticipato dall’erario quando la giacenza si chiude senza accettazione e con patrimonio incapiente.
Perché la legge precedente era incostituzionale?
Perché non includeva quell’onorario tra le spese anticipate dall’erario, lasciando senza copertura il compenso per un’attività svolta nell’interesse generale e su nomina del giudice.
Tutte le censure sono state accolte?
No. La Corte ha accolto la questione sul mancato anticipo erariale, ma ha dichiarato non fondata quella riferita agli artt. 35 e 36 della Costituzione.
Norme collegate
- Art. 36 della Costituzione — sancisce il diritto a una retribuzione proporzionata e sufficiente, evocato a sostegno del compenso del curatore.