Testo dell'articoloIn aggiornamento

Informazione giuridica di carattere generale. Il presente contenuto costituisce informazione giuridica di carattere generale e non sostituisce in alcun modo il parere di un avvocato iscritto all’Albo. La norma riportata è tratta da fonti ufficiali (Normattiva, Gazzetta Ufficiale) e il commento ha finalità divulgativa. Per la valutazione del caso specifico è necessario consultare un professionista abilitato.
Leggi la decisione integrale
Testo integrale ufficiale della pronuncia (Consulta OnLine) e PDF dal sito della Corte.

📄 Leggi il testo integrale →PDF dal sito della Corte costituzionale

La Corte costituzionale ha dichiarato illegittime le norme che hanno istituito i giudici ausiliari d’appello, perché questi magistrati onorari sono stabilmente inseriti nei collegi delle corti d’appello. Per non pregiudicare l’amministrazione della giustizia, ne ha però ammesso una temporanea tollerabilità costituzionale fino al completamento del riordino della magistratura onoraria.

Di cosa si tratta

Per smaltire l’arretrato delle corti d’appello, una legge del 2013 aveva istituito i giudici ausiliari d’appello, magistrati onorari chiamati a far parte dei collegi giudicanti. La Costituzione, però, prevede che i giudici onorari possano svolgere solo funzioni attribuite a giudici singoli, mentre questi ausiliari erano inseriti stabilmente in organi collegiali, esercitandovi direttamente le funzioni giurisdizionali.

La questione di legittimità costituzionale

La Corte di cassazione ha sollevato, con due ordinanze, questioni di legittimità costituzionale degli articoli da 62 a 72 del decreto-legge 21 giugno 2013, n. 69 (convertito nella legge n. 98 del 2013), in riferimento all’art. 106, primo e secondo comma, della Costituzione, in tema di magistratura onoraria.

La decisione della Corte

La Corte ha dichiarato l’illegittimità costituzionale degli artt. da 62 a 72 del d.l. n. 69 del 2013, ma in modo peculiare: nella parte in cui non prevedono che si applichino soltanto fino al completamento del riordino del ruolo e delle funzioni della magistratura onoraria, nei tempi stabiliti dall’art. 32 del d.lgs. n. 116 del 2017.

Il principio

L’inserimento stabile di un giudice onorario in un organo collegiale contrasta con l’art. 106 Cost., che riserva ai giudici onorari le funzioni di giudice singolo. Tuttavia, per evitare un immediato pregiudizio all’amministrazione della giustizia e in considerazione della riforma in corso, la Corte ha riconosciuto alla disciplina una temporanea tollerabilità costituzionale: le norme restano applicabili fino al completamento del riordino della magistratura onoraria.

Domande e risposte

Chi sono i giudici ausiliari d’appello?

Sono magistrati onorari istituiti nel 2013 per aiutare a smaltire l’arretrato delle corti d’appello, chiamati a far parte dei collegi giudicanti in secondo grado.

Perché la Corte ne ha dichiarato l’illegittimità?

Perché erano inseriti stabilmente in collegi giudicanti, mentre l’art. 106 della Costituzione consente di affidare ai giudici onorari solo funzioni attribuite a giudici singoli.

Cosa significa illegittimità ‘a termine’ o tollerabilità temporanea?

Significa che la Corte, per non bloccare la giustizia d’appello, ha consentito alla disciplina di restare applicabile fino al completamento del riordino della magistratura onoraria, anziché annullarla con effetto immediato.

Norme collegate