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Con l’ordinanza n. 40 del 2021 la Corte costituzionale ha dichiarato improcedibile il ricorso per conflitto di attribuzione tra poteri dello Stato promosso dal Giudice dell’udienza preliminare del Tribunale di Verona nei confronti del Senato della Repubblica.
Di cosa si tratta
I conflitti di attribuzione tra poteri dello Stato sono controversie su chi spetti l’esercizio di un determinato potere costituzionale. In questo caso un giudice penale (il GUP di Verona) aveva promosso un conflitto nei confronti del Senato della Repubblica. La Corte non è entrata nel merito della controversia.
La questione di legittimità costituzionale
Il Giudice dell’udienza preliminare del Tribunale ordinario di Verona ha promosso un ricorso per conflitto di attribuzione tra poteri dello Stato nei confronti del Senato della Repubblica, indicato in epigrafe della decisione.
La decisione della Corte
Con ordinanza, la Corte ha dichiarato improcedibile il ricorso, senza pronunciarsi quindi sul merito del conflitto.
Il principio
La pronuncia ha natura processuale: dichiarando improcedibile il ricorso, la Corte non ha esaminato chi, tra il giudice e il Senato, fosse titolare del potere conteso. Le ragioni dell’improcedibilità sono indicate nel testo integrale dell’ordinanza.
Domande e risposte
Cos’è un conflitto di attribuzione tra poteri dello Stato?
È una controversia, decisa dalla Corte costituzionale, su quale organo spetti l’esercizio di un determinato potere previsto dalla Costituzione.
Cosa significa ricorso improcedibile?
Significa che la Corte non può esaminare il merito della controversia per ragioni di natura processuale: il giudizio si chiude senza una decisione sul contenuto del conflitto.
La Corte ha stabilito chi avesse ragione?
No. Trattandosi di una pronuncia di improcedibilità, la Corte non ha deciso nel merito quale potere spettasse al giudice o al Senato.