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La Corte costituzionale ha respinto le questioni sull’art. 20 del Testo unico dell’imposta di registro, come riformato nel 2017. È legittimo applicare l’imposta guardando solo agli effetti giuridici dell’atto presentato alla registrazione, senza considerare elementi esterni o atti collegati: la scelta non viola la capacità contributiva né l’uguaglianza tributaria.

Di cosa si tratta

L’imposta di registro si applica quando si registra un atto. Per anni la giurisprudenza aveva consentito all’Agenzia delle entrate di riqualificare più atti collegati, guardando alla sostanza economica complessiva dell’operazione (ad esempio trattando come cessione d’azienda una serie di atti separati). Nel 2017 il legislatore ha modificato l’art. 20 stabilendo che si guardi solo agli elementi desumibili dall’atto presentato, prescindendo da quelli extratestuali e dagli atti collegati.

La questione di legittimità costituzionale

La Commissione tributaria provinciale di Bologna ha sollevato questioni sull’art. 20 del d.P.R. 26 aprile 1986, n. 131, come modificato dalla legge n. 205 del 2017, e sull’art. 1, comma 1084, della legge n. 145 del 2018 (norma di interpretazione autentica, quindi retroattiva), in riferimento agli artt. 3 e 53 della Costituzione e ad altri parametri (artt. 24, 81, 97, 101, 102, 108).

La decisione della Corte

La Corte ha dichiarato manifestamente infondate le questioni sull’art. 20, richiamando la propria precedente sentenza n. 158 del 2020; ha dichiarato non fondata la questione sulla natura interpretativa (e quindi retroattiva) della norma del 2018 in riferimento all’art. 3 Cost., e inammissibili le ulteriori censure formulate in modo generico o perplesso.

Il principio

È una scelta legittima del legislatore identificare il presupposto dell’imposta di registro nei soli effetti giuridici dell’atto presentato alla registrazione, senza dare rilievo a elementi extratestuali o ad atti collegati. Tale criterio non contrasta con il principio di capacità contributiva né con quelli di ragionevolezza e uguaglianza tributaria; l’eventuale contrasto con la sostanza economica resta affrontabile con la disciplina dell’abuso del diritto.

Domande e risposte

Cosa cambia con la riforma dell’art. 20?

L’imposta di registro si applica guardando solo agli effetti giuridici dell’atto presentato, senza riqualificare più atti collegati in base alla sostanza economica complessiva dell’operazione.

L’Agenzia delle entrate può ancora contestare le operazioni elusive?

Sì. La Corte precisa che la riqualificazione in termini sostanziali resta praticabile attraverso le regole sull’abuso del diritto (art. 10-bis dello Statuto del contribuente).

La norma del 2018 ha effetto retroattivo?

Sì, perché il legislatore l’ha qualificata come interpretazione autentica dell’art. 20; la Corte ha ritenuto non fondata la censura di illegittimità di tale scelta in riferimento all’art. 3 Cost.

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