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La Corte costituzionale ha deciso più questioni sulle leggi della Provincia autonoma di Trento in materia di personale e graduatorie concorsuali, dichiarando illegittima una norma e respingendo o dichiarando inammissibili le altre. Ha confermato che i vincoli puntuali statali sull’uso delle graduatorie non si applicano automaticamente alla Provincia autonoma.

Di cosa si tratta

La Provincia autonoma di Trento aveva approvato norme sull’utilizzo e la proroga delle graduatorie dei concorsi pubblici provinciali. Lo Stato lamentava il contrasto con i limiti temporali fissati a livello statale e con i principi di coordinamento della finanza pubblica e di uguaglianza. Si poneva il problema del rapporto tra questi vincoli statali e l’autonomia speciale trentina.

La questione di legittimità costituzionale

Il Presidente del Consiglio dei ministri ha impugnato varie disposizioni delle leggi della Provincia autonoma di Trento n. 13 e n. 12 del 2019, in riferimento agli artt. 3 e 117, commi secondo, lettera l), e terzo, della Costituzione, e in relazione allo Statuto speciale del Trentino-Alto Adige.

La decisione della Corte

La Corte ha dichiarato l’illegittimità costituzionale dell’art. 15, comma 1, della legge prov. n. 13 del 2019, nella parte indicata. Ha dichiarato inammissibili alcune questioni (art. 10, commi 1 e 2; art. 11, comma 4), cessata la materia del contendere su un’altra (art. 11, comma 1) e non fondate le questioni sull’art. 10 della legge prov. n. 12 del 2019.

Il principio

I vincoli statali puntuali sull’utilizzo delle graduatorie concorsuali non sono opponibili alla Provincia autonoma di Trento, alla quale i vincoli di coordinamento della finanza pubblica si applicano solo nelle forme generali previste dallo statuto e dal meccanismo dei saldi concordati. La diversa disciplina delle graduatorie per il personale sanitario è sorretta da una ratio ragionevole, legata all’esigenza di aggiornamento professionale.

Domande e risposte

Cosa ha deciso la Corte sulle graduatorie concorsuali trentine?

Ha confermato che i limiti temporali puntuali fissati dallo Stato sull’uso delle graduatorie non si applicano automaticamente alla Provincia autonoma di Trento, salvo che nelle forme generali previste dallo statuto.

Tutte le norme provinciali sono state salvate?

No. La Corte ha dichiarato illegittima una disposizione (art. 15, comma 1, della legge prov. n. 13 del 2019), mentre ha respinto o dichiarato inammissibili le altre censure.

Perché il personale sanitario è trattato diversamente?

Perché, secondo la Corte, è ragionevole evitare assunzioni a distanza di tempo troppo lunga dal concorso, data la maggiore necessità di aggiornamento professionale nel ruolo sanitario.

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Andrea Marton — Dottore in Economia e Finanza · Divulgatore giuridico e fiscale
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