Testo dell'articoloIn aggiornamento
La Corte costituzionale ha dichiarato parzialmente illegittima la legge della Regione Veneto sul recupero abitativo dei sottotetti, limitatamente al richiamo alla SCIA, respingendo invece le altre censure.
Di cosa si tratta
La Regione Veneto aveva dettato nuove regole per recuperare a fini abitativi i sottotetti degli edifici. Il Governo ha impugnato la legge ritenendo che invadesse competenze statali, in particolare in materia di titoli edilizi e di tutela del paesaggio.
La questione di legittimità costituzionale
Il Presidente del Consiglio dei ministri ha impugnato gli artt. 1, comma 1, 2, commi 1, 2 e 3, e 3 della legge della Regione Veneto 23 dicembre 2019, n. 51, in riferimento agli artt. 3, 9, 32, 117, secondo comma, lettera s), e terzo comma, della Costituzione e al principio di leale collaborazione.
La decisione della Corte
La Corte ha dichiarato l’illegittimità costituzionale dell’art. 3, comma 2, limitatamente alle parole che assoggettavano determinati interventi alla segnalazione certificata di inizio attività (SCIA) ai sensi del d.P.R. n. 380 del 2001; ha dichiarato non fondate le altre questioni, alcune nei sensi di cui in motivazione.
Il principio
La Regione non può introdurre titoli edilizi in contrasto con la disciplina statale di principio (d.P.R. n. 380 del 2001): è illegittimo il richiamo alla SCIA nella parte in cui si discosta da tale disciplina, mentre il resto dell’intervento regionale sul recupero dei sottotetti è stato ritenuto legittimo.
Domande e risposte
La legge veneta sui sottotetti è stata cancellata?
No. La Corte ne ha annullato solo una parte (il richiamo alla SCIA nell’art. 3, comma 2); le altre disposizioni restano in vigore.
Perché il richiamo alla SCIA è stato annullato?
Perché il regime dei titoli edilizi rientra nei principi fissati dalla normativa statale (d.P.R. n. 380 del 2001), che la Regione non può derogare.
Chi aveva impugnato la legge?
Il Presidente del Consiglio dei ministri, con ricorso in via principale del 2020.
Norme collegate
- Art. 117 della Costituzione — Riparto di competenze tra Stato e Regioni in materia di governo del territorio e tutela ambientale.
- Art. 9 della Costituzione — Tutela del paesaggio, parametro evocato per alcune disposizioni.
- Art. 32 della Costituzione — Tutela della salute, richiamata tra i parametri del ricorso.
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