Testo dell'articoloIn aggiornamento
La Corte ha dichiarato non fondate le questioni sulla copertura finanziaria di due norme della Regione Basilicata e estinto il processo sulle altre. Le modifiche legislative sopravvenute e la rinuncia hanno definito il giudizio promosso dal Governo.
Di cosa si tratta
Il Governo aveva impugnato alcune norme della legge collegata alla stabilità regionale 2018 della Basilicata, contestando in particolare l’assenza di copertura finanziaria per alcuni oneri di spesa e profili attinenti alla tutela dell’ambiente. Nel corso del giudizio il legislatore regionale è intervenuto modificando le disposizioni.
La questione di legittimità costituzionale
Erano impugnati gli artt. 30, 36, 42, 43 e 44 della legge della Regione Basilicata 29 giugno 2018, n. 11 (collegato alla legge di stabilità regionale 2018), in riferimento agli artt. 81, terzo comma, e 117, secondo comma, lettera s), della Costituzione (obbligo di copertura finanziaria e tutela dell’ambiente). Ricorrente: il Presidente del Consiglio dei ministri.
La decisione della Corte
La Corte ha dichiarato non fondate le questioni sugli artt. 30 e 36, promosse per violazione dell’obbligo di copertura finanziaria di cui all’art. 81, terzo comma, Cost. Ha invece dichiarato estinto il processo limitatamente agli artt. 42, 43 e 44, in conseguenza della rinuncia e in mancanza di costituzione della Regione su quei punti.
Il principio
L’obbligo di copertura finanziaria di cui all’art. 81, terzo comma, Cost. non risulta violato quando la spesa trova adeguata copertura; il processo costituzionale si estingue, limitatamente alle questioni interessate, in caso di rinuncia non seguita dalla costituzione della parte resistente.
Domande e risposte
Cosa contestava il Governo alla Regione Basilicata?
La mancanza di copertura finanziaria per alcune spese previste dalla legge regionale e, per altre norme, il contrasto con la competenza statale in materia di tutela dell’ambiente.
Perché il processo si è estinto su alcune norme?
Perché sulle questioni relative agli artt. 42, 43 e 44 è intervenuta una rinuncia e la Regione non si è costituita su quei punti, determinando l’estinzione del giudizio limitatamente ad essi.
Le norme sulla copertura finanziaria erano incostituzionali?
No. La Corte ha ritenuto non fondate le censure sugli artt. 30 e 36, escludendo la violazione dell’obbligo di copertura finanziaria.
Norme collegate
- Art. 81 della Costituzione — terzo comma, obbligo di copertura finanziaria delle leggi di spesa
- Art. 117 della Costituzione — secondo comma, lettera s), competenza statale sulla tutela dell’ambiente
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