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La Corte costituzionale ha dichiarato illegittime alcune disposizioni di una legge della Regione Calabria sulle aziende ospedaliere del capoluogo, e ha dichiarato cessata la materia del contendere sulle altre questioni.

Di cosa si tratta

La Regione Calabria aveva legiferato sull’assetto delle aziende ospedaliere della città capoluogo e poi su una serie di interventi di «manutenzione normativa». Il Governo ha impugnato più disposizioni ritenendole invasive delle competenze statali.

La questione di legittimità costituzionale

Il Presidente del Consiglio dei ministri ha impugnato gli artt. 1, commi da 1 a 4, e 2, comma 1, della legge della Regione Calabria n. 6 del 2019, e l’art. 9, commi 1, 2 e 4, della legge regionale n. 1 del 2020, in riferimento agli artt. 117, secondo comma, lettera l), e terzo comma, e 120, secondo comma, della Costituzione.

La decisione della Corte

Riuniti i giudizi, la Corte ha dichiarato l’illegittimità costituzionale dell’art. 9, commi 1, 2 e 4, della legge reg. Calabria n. 1 del 2020 e, in via consequenziale, dell’art. 9, commi 3 e 5, e dell’art. 10 della stessa legge; ha inoltre dichiarato cessata la materia del contendere sulle questioni relative alla legge reg. n. 6 del 2019.

Il principio

La Regione non può invadere ambiti riservati alla competenza statale: le disposizioni regionali in contrasto con il riparto di competenze fissato dall’art. 117 Cost. sono illegittime, con conseguente caducazione anche delle norme ad esse strettamente connesse.

Domande e risposte

Cosa ha deciso la Corte sulla legge calabrese?

Ha annullato l’art. 9, commi 1, 2 e 4, della legge regionale n. 1 del 2020 e, in via consequenziale, altri commi e l’art. 10; sulle altre questioni ha dichiarato cessata la materia del contendere.

Chi aveva impugnato la legge?

Il Presidente del Consiglio dei ministri, con due ricorsi in via principale del 2019 e del 2020.

Cosa significa «cessata la materia del contendere»?

Significa che, per le disposizioni del 2019, era venuto meno l’interesse a una pronuncia di merito, ad esempio per modifiche normative successive.

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Andrea Marton — Dottore in Economia e Finanza · Divulgatore giuridico e fiscale
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