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La Corte costituzionale ha dichiarato non fondate le questioni sulla disciplina della proroga tecnica delle concessioni per la gestione del gioco del bingo (art. 1, comma 1047, della legge n. 205 del 2017). La norma resta in vigore.
Di cosa si tratta
Le sale bingo operano in base a concessioni statali. In attesa delle nuove gare, il legislatore ha previsto una «proroga tecnica» delle concessioni in scadenza, subordinata al pagamento di un canone. Alcune società concessionarie hanno contestato questo meccanismo davanti al giudice amministrativo.
La questione di legittimità costituzionale
Il Tribunale amministrativo regionale per il Lazio, sezione seconda, con due ordinanze, ha impugnato l’art. 1, comma 1047, lettere a) e b), della legge 27 dicembre 2017, n. 205, in riferimento agli artt. 3 e 41, nonché 11 e 117, primo comma, della Costituzione, questi ultimi in relazione agli artt. 16, 20 e 21 della Carta dei diritti fondamentali dell’Unione europea.
La decisione della Corte
Riuniti i giudizi, la Corte ha dichiarato non fondate tutte le questioni di legittimità costituzionale. Ha inoltre escluso di poter restituire gli atti al giudice rimettente nonostante i numerosi interventi legislativi sopravvenuti, anche legati all’emergenza COVID-19.
Il principio
La disciplina della proroga tecnica delle concessioni del bingo, con il relativo canone, non è stata ritenuta in contrasto con la libertà di iniziativa economica né con i principi di eguaglianza e con il diritto dell’Unione europea evocati dal rimettente.
Domande e risposte
La proroga delle concessioni bingo è stata annullata?
No. La Corte ha dichiarato non fondate le questioni: la disciplina della proroga tecnica resta valida.
Chi aveva sollevato le questioni?
Il TAR Lazio, sezione seconda, con due ordinanze del 26 marzo 2019, nell’ambito di ricorsi proposti da società concessionarie.
Hanno influito le norme COVID-19 sul bingo?
La Corte ha dato conto dei numerosi interventi legislativi, anche emergenziali, ma ha escluso che imponessero la restituzione degli atti al giudice rimettente.
Norme collegate
- Art. 3 della Costituzione — Principio di eguaglianza e ragionevolezza, evocato come parametro.
- Art. 41 della Costituzione — Libertà di iniziativa economica privata, al centro delle censure delle società.
- Art. 117 della Costituzione — Vincoli derivanti dall’ordinamento dell’Unione europea, invocati dal rimettente.
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