Testo dell'articoloIn aggiornamento
La Corte costituzionale ha dichiarato in parte inammissibili e in parte non fondate le questioni sollevate sulla norma (art. 1, comma 953, della legge n. 145 del 2018) che ha «cristallizzato» l’efficacia degli accordi tra Comuni e imprese eoliche sottoscritti prima del 3 ottobre 2010. La disposizione resta dunque in vigore.
Di cosa si tratta
Alcune imprese titolari di impianti eolici in Puglia avevano smesso di pagare ai Comuni i corrispettivi annui previsti da convenzioni stipulate per la localizzazione degli impianti, sostenendo che si trattasse di misure di compensazione meramente patrimoniali contrarie a norme imperative. Nel corso dei giudizi è entrata in vigore una norma statale che ha confermato l’efficacia di quegli accordi conclusi prima del 3 ottobre 2010. Il Consiglio di Stato ha dubitato della sua legittimità costituzionale.
La questione di legittimità costituzionale
Il Consiglio di Stato, con più ordinanze, ha impugnato l’art. 1, comma 953, della legge 30 dicembre 2018, n. 145, in riferimento agli artt. 3, 24, 41, 97, 101, 102, 111, 113 e 117, primo comma, della Costituzione, quest’ultimo in relazione ai principi europei sulle fonti rinnovabili e ad obblighi internazionali (CEDU e Protocollo di Kyoto).
La decisione della Corte
La Corte ha dichiarato inammissibili gli interventi dell’associazione di categoria ANEV; ha dichiarato inammissibili le questioni sollevate con due delle ordinanze e non fondate quelle sollevate con le altre due ordinanze. La norma sopravvive quindi al vaglio di costituzionalità.
Il principio
La disposizione che conferma l’efficacia degli accordi bilaterali tra Comuni e imprese eoliche stipulati prima del 3 ottobre 2010 non è stata ritenuta in contrasto con i parametri costituzionali evocati: nei limiti dello scrutinio, gli accordi già conclusi restano validi.
Domande e risposte
La norma sugli accordi eolici è stata annullata?
No. La Corte non ha annullato la disposizione: ha dichiarato le questioni in parte inammissibili e in parte non fondate. La norma resta in vigore.
Chi aveva sollevato la questione?
Il Consiglio di Stato, con tre ordinanze del 27 gennaio 2020 e una del 27 dicembre 2019, nell’ambito di contenziosi tra imprese eoliche e Comuni pugliesi.
Cosa prevede la norma contestata?
Ha «cristallizzato» l’efficacia degli accordi bilaterali tra Comuni e operatori eolici sottoscritti prima del 3 ottobre 2010, in presenza di determinati presupposti.
Norme collegate
- Art. 3 della Costituzione — Principio di eguaglianza e ragionevolezza, evocato come parametro.
- Art. 41 della Costituzione — Libertà di iniziativa economica privata, richiamata dalle imprese ricorrenti.
- Art. 117 della Costituzione — Vincoli da ordinamento europeo e obblighi internazionali, invocati dal giudice rimettente.
📄 Leggi il testo integrale →PDF dal sito della Corte costituzionale