Testo dell'articoloIn aggiornamento

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La Corte ha dichiarato l’illegittimità costituzionale dell’art. 30, quarto comma, della legge n. 87 del 1953, nella parte in cui non si applicava alla revoca della patente disposta con sentenza penale definitiva. Anche le sanzioni amministrative di natura sostanzialmente penale devono cessare se fondate su una norma dichiarata incostituzionale.

Di cosa si tratta

Quando una norma penale viene dichiarata incostituzionale, cessano l’esecuzione e gli effetti delle condanne fondate su di essa, anche se già definitive. Restava dubbio se la stessa regola valesse per le sanzioni amministrative che, pur formalmente non penali, hanno carattere sostanzialmente afflittivo, come la revoca della patente disposta in sede penale.

La questione di legittimità costituzionale

Era impugnato l’art. 30, quarto comma, della legge 11 marzo 1953, n. 87 (funzionamento della Corte costituzionale), in riferimento agli artt. 136, 3 e altri parametri, nella parte in cui non estende la cessazione degli effetti anche alle sanzioni amministrative di natura sostanzialmente penale ai sensi della CEDU. Giudice rimettente: il GIP del Tribunale ordinario di Milano.

La decisione della Corte

La Corte ha dichiarato l’illegittimità costituzionale dell’art. 30, quarto comma, della legge n. 87 del 1953, in quanto interpretato nel senso che non si applica alla sanzione amministrativa accessoria della revoca della patente di guida disposta con sentenza irrevocabile ai sensi dell’art. 222, comma 2, del Codice della strada. Gli altri parametri sono rimasti assorbiti.

Il principio

Quando una norma è dichiarata incostituzionale, ne cessano l’esecuzione e gli effetti anche con riferimento alle sanzioni amministrative di natura sostanzialmente penale, come la revoca della patente disposta con sentenza penale definitiva: non è ragionevole che il condannato continui a subire una sanzione fondata su una norma riconosciuta illegittima.

Domande e risposte

Cosa cambia per chi si è visto revocare la patente in base a una norma poi dichiarata incostituzionale?

La revoca, se ha natura sostanzialmente penale ed è stata disposta con sentenza penale definitiva, cessa di produrre effetti, come già avviene per le pene in senso stretto.

Perché si parla di sanzione «sostanzialmente penale»?

Perché, secondo i criteri della Convenzione europea dei diritti dell’uomo, alcune sanzioni formalmente amministrative hanno carattere afflittivo tale da essere assimilate alle pene.

Quale principio costituzionale è stato decisivo?

L’art. 136 Cost., per cui la norma dichiarata incostituzionale cessa di avere efficacia: la Corte ne ha tratto la necessità di rimuovere anche gli effetti pregiudizievoli ancora in corso.

Norme collegate

Leggi la decisione integrale
Testo integrale ufficiale della pronuncia (Consulta OnLine) e PDF dal sito della Corte.

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