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La Corte ha dichiarato inammissibile il conflitto di attribuzione promosso dalla deputata Sara Cunial contro Camera, Senato e Governo sui provvedimenti anti-COVID. Come nel caso parallelo, il singolo parlamentare non è titolare di attribuzioni individuali costituzionalmente protette.
Di cosa si tratta
Anche questo caso nasce dalle misure adottate per l’emergenza COVID-19. Una deputata lamentava che i contenuti realmente «legislativi» delle limitazioni alle libertà fossero stati riversati nei DPCM e nei decreti ministeriali, ledendo le sue prerogative di rappresentante della Nazione senza vincolo di mandato.
La questione di legittimità costituzionale
Si trattava di un giudizio per conflitto di attribuzione tra poteri dello Stato, promosso da Sara Cunial nella qualità di deputata nei confronti delle due Camere e del Governo, invocando gli artt. 67, 64 e 70 della Costituzione, in relazione ai provvedimenti adottati per l’emergenza epidemiologica. Fase di ammissibilità del ricorso.
La decisione della Corte
La Corte ha dichiarato inammissibile il ricorso. Va tenuta distinta la legittimazione attiva del singolo parlamentare da quella della Camera di appartenenza: il singolo non può rappresentare l’intero organo né vantare attribuzioni individuali costituzionalmente protette, sicché manca la legittimazione al conflitto. La Corte ha inoltre osservato che il conflitto era proposto anche verso il Senato, organo cui la ricorrente non apparteneva.
Il principio
Il singolo parlamentare non è legittimato al conflitto di attribuzione nei confronti delle Camere e del Governo, perché le sue prerogative di rappresentante della Nazione non si traducono in attribuzioni individuali costituzionalmente protette azionabili in questa sede.
Domande e risposte
Perché il ricorso è stato dichiarato inammissibile?
Perché il singolo parlamentare non ha attribuzioni individuali costituzionalmente protette e non può rappresentare l’organo cui appartiene: vale la stessa regola del conflitto parallelo deciso lo stesso giorno.
Il divieto di vincolo di mandato dell’art. 67 Cost. dava un titolo a ricorrere?
No. La Corte ha ritenuto che le prerogative del singolo deputato non si traducono in attribuzioni individuali azionabili tramite il conflitto tra poteri.
Si poteva agire anche contro il Senato?
No. La Corte ha rilevato che la ricorrente non apparteneva al Senato, ulteriore ragione di non proponibilità del conflitto verso quell’organo.
Norme collegate
- Art. 67 della Costituzione — divieto di mandato imperativo, invocato dalla parlamentare ricorrente
- Art. 70 della Costituzione — funzione legislativa attribuita alle Camere
- Art. 64 della Costituzione — autonomia regolamentare delle Camere
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