Testo dell'articoloIn aggiornamento
La Corte costituzionale ha dichiarato illegittima una norma della Regione Toscana che ampliava i soggetti abilitati ai piani di abbattimento del cinghiale oltre quelli previsti dalla legge statale, salvando invece le altre disposizioni con un’interpretazione conforme.
Di cosa si tratta
La gestione e il controllo della fauna selvatica, in particolare del cinghiale, sono regolati da una legge statale del 1992 che indica chi puo` attuare i piani di abbattimento. Una legge della Regione Toscana ampliava l’elenco dei soggetti abilitati, includendo anche cacciatori e altre figure; il TAR ne ha dubitato la legittimita`.
La questione di legittimità costituzionale
Il Tribunale amministrativo regionale per la Toscana ha sollevato questioni di legittimita` costituzionale dell’art. 37, commi 3, 4, 4-ter e 4-quater, della legge della Regione Toscana n. 3 del 1994, in riferimento all’art. 117, secondo comma, lettera s), della Costituzione (tutela dell’ambiente e dell’ecosistema), per contrasto con l’art. 19, comma 2, della legge statale n. 157 del 1992.
La decisione della Corte
La Corte ha dichiarato l’illegittimita` costituzionale dell’art. 37, comma 4-ter, che ampliava i soggetti abilitati ai piani di abbattimento. Ha invece dichiarato non fondate le questioni sui commi 3 e 4 e, con interpretazione conforme, sul comma 4-quater, riferibile al solo controllo ecologico e non ai piani di abbattimento.
Il principio
La tutela dell’ambiente e dell’ecosistema, riservata allo Stato dall’art. 117, secondo comma, lettera s), Cost., impone che l’elenco dei soggetti abilitati ai piani di abbattimento della fauna selvatica, quale extrema ratio del controllo faunistico, resti quello fissato dalla legge statale; le norme regionali riferibili al solo controllo ecologico, non potendo compromettere la sopravvivenza delle specie, sfuggono invece alla censura.
Domande e risposte
Cosa ha annullato la Corte?
Ha dichiarato illegittimo l’art. 37, comma 4-ter, della legge regionale toscana, che ampliava i soggetti abilitati ad attuare i piani di abbattimento del cinghiale oltre quelli previsti dalla legge statale n. 157 del 1992.
Perché le altre norme sono state salvate?
Perché i commi 3 e 4 non contrastano con la norma statale e il comma 4-quater, con un’interpretazione costituzionalmente orientata, e` riferibile al solo controllo ecologico e non ai piani di abbattimento.
Quale competenza statale è coinvolta?
La tutela dell’ambiente e dell’ecosistema, di competenza esclusiva dello Stato ai sensi dell’art. 117, secondo comma, lettera s), della Costituzione.
Norme collegate
- Art. 117 della Costituzione — secondo comma, lettera s): tutela dell’ambiente e dell’ecosistema riservata allo Stato
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