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La Corte costituzionale ha dichiarato illegittima la norma altoatesina sui «masi chiusi» che, tra gli eredi dello stesso grado, preferiva automaticamente il più anziano nell’assunzione del maso. Conta perché sostituisce un criterio rigido con una scelta basata sull’idoneità a condurre l’azienda agricola.

Di cosa si tratta

Il «maso chiuso» è un’antica istituzione dell’Alto Adige: un’azienda agricola che, per evitare la frammentazione, si trasmette in eredità a un solo erede (l’assuntore). La vecchia disciplina provinciale stabiliva che, tra più eredi dello stesso grado, dovesse essere preferito automaticamente il più anziano. Un tribunale ha dubitato della ragionevolezza di questo criterio.

La questione di legittimità costituzionale

Il Tribunale ordinario di Bolzano ha sollevato la questione di legittimità costituzionale dell’art. 18, secondo comma, del decreto del Presidente della Provincia di Bolzano 7 febbraio 1962, n. 8 (Testo unico sui masi chiusi), nella parte in cui, tra i chiamati alla successione nello stesso grado, preferisce il più anziano, in riferimento all’art. 3, primo comma, della Costituzione. Ha inoltre dubitato dell’art. 25, primo comma, dello stesso testo unico (criterio di calcolo del prezzo di assunzione), in riferimento agli artt. 3 e 42 Cost.

La decisione della Corte

La Corte ha dichiarato l’illegittimità costituzionale dell’art. 18, secondo comma, del testo unico del 1962, nella parte in cui preferisce il più anziano, anziché prevedere che, sentiti gli altri coeredi e la commissione locale per i masi chiusi, venga scelta la persona che dimostra di possedere i migliori requisiti per la conduzione del maso. In via consequenziale ha annullato l’analoga previsione dell’art. 14, comma 1, lettera g), della l.p. n. 17 del 2001. Ha invece dichiarato inammissibile la questione sull’art. 25 (prezzo di assunzione), riferita agli artt. 3 e 42 Cost.

Il principio

È irragionevole, e quindi in contrasto con l’art. 3 Cost., il criterio che individua automaticamente nell’erede più anziano l’assuntore del maso chiuso: la scelta deve fondarsi sull’idoneità concreta a condurre l’azienda agricola, sentiti gli altri coeredi e la commissione locale per i masi chiusi.

Domande e risposte

Che cosa è cambiato per la successione nei masi chiusi?

Non vale più la preferenza automatica per l’erede più anziano: tra i coeredi dello stesso grado va scelta la persona che dimostra di possedere i migliori requisiti per condurre il maso, sentiti gli altri coeredi e la commissione locale.

Perché la Corte ha annullato la preferenza per il più anziano?

Perché il criterio dell’età è un automatismo irragionevole, in contrasto con l’art. 3 Cost.: non garantisce che il maso venga assunto da chi è effettivamente idoneo a condurlo.

Tutte le questioni sono state accolte?

No. La questione sull’art. 25 (criterio di calcolo del prezzo di assunzione), riferita agli artt. 3 e 42 Cost., è stata dichiarata inammissibile.

Norme collegate

Leggi la decisione integrale
Testo integrale ufficiale della pronuncia (Consulta OnLine) e PDF dal sito della Corte.

📄 Leggi il testo integrale →PDF dal sito della Corte costituzionale