Testo dell'articoloIn aggiornamento
Con l’ordinanza n. 158 del 2022 la Corte costituzionale ha dichiarato estinto il processo sulla legge di variazione del bilancio della Provincia autonoma di Bolzano, impugnata dal Governo e poi venuta meno.
Di cosa si tratta
Lo Stato vigila sul rispetto, da parte delle Regioni e delle Province autonome, delle regole di armonizzazione dei bilanci e dei vincoli di finanza pubblica. La Provincia autonoma di Bolzano aveva approvato una legge di variazione al bilancio di previsione 2021-2023, con incrementi di entrata e altre disposizioni. Il Presidente del Consiglio dei ministri l’aveva impugnata, ritenendola in contrasto con lo Statuto del Trentino-Alto Adige e con i principi costituzionali sull’equilibrio del bilancio e sull’armonizzazione dei conti pubblici. Prima della decisione di merito, però, sono intervenute le condizioni che portano alla chiusura del giudizio senza pronuncia sul contenuto. La Corte si è quindi limitata a prendere atto dell’estinzione, senza valutare la legittimità delle norme provinciali.
La questione di legittimità costituzionale
Era impugnato l’art. 1 della legge della Provincia autonoma di Bolzano 17 marzo 2021, n. 3 (variazioni al bilancio di previsione). Il Presidente del Consiglio dei ministri invocava lo Statuto speciale del Trentino-Alto Adige e gli artt. 81, terzo comma, e 117, secondo comma, lettera e), della Costituzione, in relazione ai principi di armonizzazione dei sistemi contabili.
La decisione della Corte
La Corte ha dichiarato estinto il processo. Si tratta di una decisione di rito: il giudizio si chiude senza pronuncia sul merito delle norme impugnate, perché sono venute meno le condizioni per proseguirlo (tipicamente per rinuncia al ricorso accettata dalla controparte).
Il principio
Quando, nel giudizio in via principale, vengono meno le condizioni per proseguire — ad esempio per rinuncia al ricorso accettata — il processo si estingue: la Corte non decide nel merito e le norme impugnate restano in vigore, senza alcun giudizio sulla loro legittimità.
Domande e risposte
Cosa significa che il processo è «estinto»?
Che il giudizio si chiude per ragioni processuali, senza esaminare se la norma sia legittima. Avviene di norma quando il ricorrente rinuncia all’impugnazione e la controparte accetta.
Le norme provinciali sono legittime?
La Corte non lo ha detto. L’estinzione non implica alcun giudizio sul merito: le disposizioni restano in vigore, ma non c’è una pronuncia sulla loro costituzionalità.
Perché il Governo rinuncia all’impugnazione?
Spesso perché, dopo il ricorso, la Provincia modifica le norme contestate o si raggiunge un’intesa, facendo venire meno l’interesse a proseguire. La rinuncia, se accettata, porta all’estinzione.
Norme collegate
- Art. 81 della Costituzione — Il terzo comma sancisce l’equilibrio di bilancio, tra i parametri invocati nel ricorso.
- Art. 117 della Costituzione — La lettera e) del secondo comma riserva allo Stato l’armonizzazione dei bilanci pubblici, parametro evocato.
Vedi anche
Per il testo normativo integrale e aggiornato consulta Normattiva.it.