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Informazione giuridica di carattere generale. Il presente contenuto costituisce informazione giuridica di carattere generale e non sostituisce in alcun modo il parere di un avvocato iscritto all’Albo. La norma riportata è tratta da fonti ufficiali (Normattiva, Gazzetta Ufficiale) e il commento ha finalità divulgativa. Per la valutazione del caso specifico è necessario consultare un professionista abilitato.

Con la sentenza n. 141/2021 la Corte costituzionale ha dichiarato l’illegittimità di alcune disposizioni della legge della Regione Lazio sullo sviluppo economico, ritenute lesive della tutela del paesaggio e del riparto di competenze.

Di cosa si tratta

Il Governo aveva impugnato più norme della legge della Regione Lazio n. 1 del 2020, dedicata a misure per lo sviluppo economico, l’attrattività degli investimenti e la semplificazione. Si tratta di leggi che, nel dichiarato intento di snellire le procedure e favorire gli investimenti, possono però incidere su beni costituzionalmente protetti come il paesaggio e l’ambiente, la cui tutela è affidata in via primaria allo Stato. La Corte ha esaminato le diverse disposizioni: alcune sono state annullate perché invadevano la competenza statale, altre questioni sono state dichiarate inammissibili o non fondate. È il tipico controllo “a grappolo” sulle leggi regionali, in cui ogni norma viene pesata rispetto ai limiti che la Costituzione pone all’autonomia regionale.

La questione di legittimità costituzionale

Erano impugnate varie disposizioni della legge reg. Lazio n. 1 del 2020 (tra cui gli artt. 5, 9, commi 9, lettera d, n. 1, e 16), in riferimento, tra gli altri, agli artt. 9 e 117 della Costituzione, in relazione anche al Codice dei beni culturali e del paesaggio. La questione è stata promossa dal Presidente del Consiglio dei ministri.

La decisione della Corte

La Corte ha dichiarato l’illegittimità costituzionale dell’art. 9, comma 9, lettera d), numero 1), e dell’art. 9, comma 16, della legge regionale. Ha dichiarato inammissibile la questione sull’art. 5 e non fondate, nei sensi di motivazione, altre questioni. Le norme cadute incidevano sulla tutela del paesaggio, riservata allo Stato.

Il principio

Le esigenze regionali di sviluppo economico e semplificazione non possono comprimere la tutela del paesaggio e dell’ambiente, riservata allo Stato: le disposizioni regionali che invadono questo ambito sono costituzionalmente illegittime.

Domande e risposte

Perché una legge sullo sviluppo economico tocca il paesaggio?

Perché misure di semplificazione e di incentivo agli investimenti possono ridurre i vincoli posti a tutela del paesaggio. Quando ciò invade la competenza statale in materia, la norma regionale è illegittima.

Tutta la legge del Lazio è stata annullata?

No. La Corte ha annullato disposizioni specifiche; per altre ha dichiarato l’inammissibilità o la non fondatezza. Il resto della legge regionale resta in vigore.

Chi tutela il paesaggio, lo Stato o le Regioni?

La tutela del paesaggio (art. 9 Cost.) è affidata in via primaria allo Stato; le Regioni possono valorizzarlo, ma non abbassare il livello di protezione fissato dalla normativa statale.

Norme collegate

Leggi la decisione integrale
Testo ufficiale della Corte Costituzionale (PDF) e testo integrale con note.

📄 PDF ufficiale →Testo integrale con note (Consulta OnLine)

Vedi anche

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A cura di
Andrea Marton — Dottore in Economia e Finanza, praticante commercialista
Fondatore e responsabile editoriale di Legge in Chiaro, portale di divulgazione giuridica e fiscale gratuita su 101 testi e codici italiani. I contenuti sono curati e rivisti da un team di laureati in economia; hanno scopo informativo e divulgativo e non costituiscono consulenza professionale. Profilo completo →
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