Testo dell'articoloIn aggiornamento

Informazione giuridica di carattere generale. Il presente contenuto costituisce informazione giuridica di carattere generale e non sostituisce in alcun modo il parere di un avvocato iscritto all’Albo. La norma riportata è tratta da fonti ufficiali (Normattiva, Gazzetta Ufficiale) e il commento ha finalità divulgativa. Per la valutazione del caso specifico è necessario consultare un professionista abilitato.

Con la sentenza n. 139/2021 la Corte costituzionale ha dichiarato illegittima la norma della Regione Friuli-Venezia Giulia che, durante l’emergenza COVID-19, aveva modificato la durata delle concessioni del demanio marittimo.

Di cosa si tratta

Nel pieno dell’emergenza epidemiologica, la Regione Friuli-Venezia Giulia aveva approvato una legge che interveniva sulla durata delle concessioni del demanio marittimo (le aree pubbliche di spiaggia e costa date in uso, ad esempio, agli stabilimenti balneari). Il tema delle concessioni balneari è da anni al centro di un acceso confronto tra normativa interna e regole europee sulla concorrenza, che impongono procedure di gara aperte per l’assegnazione di beni economicamente contendibili. Il Governo ha ritenuto che la Regione, allungando o ridefinendo la durata delle concessioni, avesse invaso la competenza statale esclusiva in materia di tutela della concorrenza, riservata allo Stato proprio per garantire condizioni uniformi su tutto il territorio nazionale. La Corte è stata chiamata a stabilire se una Regione possa, sia pure in nome dell’emergenza, incidere su un terreno così sensibile.

La questione di legittimità costituzionale

Era impugnato l’art. 2 della legge reg. Friuli-Venezia Giulia n. 8 del 2020, sulla “modifica della durata delle concessioni del demanio marittimo”, per violazione dell’art. 117, secondo comma, lettera e), della Costituzione, che riserva allo Stato la tutela della concorrenza. La questione è stata promossa dal Presidente del Consiglio dei ministri.

La decisione della Corte

La Corte ha dichiarato l’illegittimità costituzionale dell’intero art. 2 della legge regionale. Intervenendo sulla durata delle concessioni demaniali marittime, la Regione ha invaso la competenza esclusiva statale in materia di tutela della concorrenza.

Il principio

La disciplina della durata delle concessioni del demanio marittimo – beni contendibili sul mercato – rientra nella tutela della concorrenza riservata allo Stato; le Regioni non possono prorogarne o modificarne i termini, nemmeno invocando l’emergenza sanitaria.

Domande e risposte

Perché le concessioni balneari sono materia statale?

Perché riguardano l’assegnazione di beni pubblici economicamente contendibili: la loro durata incide sulla concorrenza, materia che la Costituzione riserva allo Stato per garantire regole uniformi e l’apertura del mercato.

L’emergenza COVID giustificava la proroga?

No. La Corte ha ritenuto che neppure l’emergenza sanitaria consenta alla Regione di intervenire su un ambito riservato allo Stato come la durata delle concessioni demaniali.

Cosa succede alle concessioni già modificate dalla legge regionale?

La dichiarazione di illegittimità elimina la norma regionale: viene meno il fondamento legislativo della modifica di durata da essa prevista, con effetti sui rapporti ancora aperti.

Norme collegate

Leggi la decisione integrale
Testo ufficiale della Corte Costituzionale (PDF) e testo integrale con note.

📄 PDF ufficiale →Testo integrale con note (Consulta OnLine)

Vedi anche

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A cura di
Andrea Marton — Dottore in Economia e Finanza, praticante commercialista
Fondatore e responsabile editoriale di Legge in Chiaro, portale di divulgazione giuridica e fiscale gratuita su 101 testi e codici italiani. I contenuti sono curati e rivisti da un team di laureati in economia; hanno scopo informativo e divulgativo e non costituiscono consulenza professionale. Profilo completo →
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