Testo dell'articoloIn aggiornamento
Con la sentenza n. 39 del 2022 la Corte costituzionale ha dichiarato l’illegittimità costituzionale dell’art. 3 della legge della Regione Siciliana 4 marzo 2021, n. 6, per contrasto con i limiti posti dall’art. 117 della Costituzione.
Di cosa si tratta
La Costituzione, all’art. 117, ripartisce le competenze legislative tra Stato e Regioni e impone alla legislazione regionale di rispettare la Costituzione, i vincoli derivanti dall’ordinamento dell’Unione europea e gli obblighi internazionali, oltre ai principi fissati dalle leggi statali nelle materie concorrenti. Quando una Regione legifera oltrepassando questi confini, lo Stato può impugnare la legge davanti alla Corte costituzionale. In questo caso era in discussione una norma siciliana in materia di sistema produttivo regionale. La Corte ha verificato che la disposizione invadesse ambiti riservati allo Stato o violasse i vincoli che la Regione era tenuta a rispettare, e ne ha dichiarato l’illegittimità. La pronuncia ribadisce che l’autonomia legislativa regionale, pur ampia, incontra il limite delle competenze statali e dei principi costituzionali.
La questione di legittimità costituzionale
Era impugnato l’art. 3 della legge della Regione Siciliana 4 marzo 2021, n. 6 (Disposizioni per la crescita del sistema produttivo regionale), in riferimento agli artt. 3 e 117 della Costituzione, per violazione dei limiti alla potestà legislativa regionale.
La decisione della Corte
La Corte ha dichiarato l’illegittimità costituzionale dell’art. 3 della legge regionale siciliana n. 6 del 2021. La norma è quindi annullata e cessa di avere efficacia dal giorno successivo alla pubblicazione della decisione.
Il principio
La legge regionale deve rispettare il riparto di competenze e i vincoli posti dall’art. 117 della Costituzione: quando una norma regionale eccede tali limiti, è costituzionalmente illegittima e va annullata.
Domande e risposte
Cosa comporta la dichiarazione di illegittimità?
La norma viene annullata e perde efficacia dal giorno successivo alla pubblicazione della sentenza, come previsto dall’art. 136 della Costituzione.
Perché la legge siciliana è stata cancellata?
Perché eccedeva i limiti della potestà legislativa regionale fissati dall’art. 117 Cost., invadendo ambiti o vincoli sottratti alla competenza regionale.
L’autonomia regionale è illimitata?
No: le Regioni possono legiferare ampiamente, ma sempre nel rispetto della Costituzione, dei vincoli europei e internazionali e dei principi statali nelle materie concorrenti.
Norme collegate
Vedi anche
Per il testo normativo integrale e aggiornato consulta Normattiva.it.