Testo dell'articoloIn aggiornamento
Con l’ordinanza n. 38 del 2022 la Corte costituzionale ha dichiarato estinto il processo, definendo il giudizio senza decisione sul merito.
Di cosa si tratta
Il processo costituzionale può concludersi anche con un’ordinanza di estinzione, cioè senza che la Corte stabilisca se la norma impugnata sia o meno conforme alla Costituzione. L’estinzione interviene tipicamente quando viene meno l’interesse alla prosecuzione del giudizio: ad esempio per rinuncia al ricorso accettata dalle altre parti, o perché nel frattempo è cambiato il quadro normativo. Si tratta di un esito di natura processuale: la Corte ne prende atto e chiude il procedimento. La questione di costituzionalità non viene risolta in quella sede e la disposizione contestata rimane in vigore, salva la possibilità che il dubbio venga riproposto in un diverso giudizio. Questo tipo di pronuncia conferma che il controllo di costituzionalità non è un esame astratto e perpetuo, ma resta legato a un concreto interesse processuale.
La questione di legittimità costituzionale
Il giudizio è stato definito in via processuale, essendo venuti meno i presupposti per la sua prosecuzione.
La decisione della Corte
La Corte ha dichiarato estinto il processo: il giudizio si chiude senza pronuncia sul merito della questione.
Il principio
L’estinzione del giudizio costituzionale presuppone il venir meno dell’interesse a proseguire e comporta la chiusura del procedimento senza esame della fondatezza della questione.
Domande e risposte
Perché la Corte non ha deciso nel merito?
Perché sono venuti meno i presupposti del giudizio: in questi casi la Corte dichiara l’estinzione invece di pronunciarsi sul contenuto.
Cosa succede alla norma impugnata?
Resta in vigore: non è stata dichiarata né legittima né illegittima, perché la Corte non è entrata nel merito.
La questione può tornare davanti alla Corte?
Sì, se viene nuovamente sollevata in un altro giudizio nel rispetto dei requisiti di ammissibilità.
Vedi anche
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