Testo dell'articoloIn aggiornamento
Con l’ordinanza n. 37 del 2022 la Corte costituzionale ha dichiarato estinto il processo, chiudendo il giudizio senza pronunciarsi nel merito della questione.
Di cosa si tratta
Anche il giudizio davanti alla Corte costituzionale può concludersi senza una decisione sul contenuto. Ciò accade, ad esempio, quando viene meno l’interesse a proseguire: la parte che aveva promosso il giudizio rinuncia e la controparte accetta, oppure vengono meno i presupposti del processo. In questi casi la Corte non valuta se la norma sia costituzionale o meno, ma si limita a prendere atto che il giudizio non può più proseguire e lo dichiara estinto. È un esito di rito che, pur non risolvendo la questione di costituzionalità, conclude formalmente quel singolo procedimento. La norma sospettata di incostituzionalità resta in vigore e potrà eventualmente essere oggetto di una nuova questione in un altro giudizio.
La questione di legittimità costituzionale
Il giudizio di legittimità costituzionale è stato definito senza esame del merito a seguito del venir meno dei presupposti per la sua prosecuzione.
La decisione della Corte
La Corte ha dichiarato estinto il processo, chiudendo il giudizio in via di rito senza pronunciarsi sulla fondatezza della questione sollevata.
Il principio
Il giudizio costituzionale si estingue quando vengono meno i presupposti per proseguirlo (ad esempio per rinuncia accettata): la norma non viene esaminata nel merito e resta in vigore.
Domande e risposte
Cosa significa che il processo è estinto?
Significa che il giudizio si è chiuso senza una decisione sul contenuto, perché sono venuti meno i presupposti per andare avanti.
La norma contestata è quindi valida?
La Corte non si è pronunciata: la norma resta in vigore e potrà essere riesaminata in un futuro giudizio se la questione sarà nuovamente sollevata.
È una decisione frequente?
Sì, le ordinanze di estinzione sono esiti processuali ordinari quando il giudizio non può più proseguire.
Vedi anche
Per il testo normativo integrale e aggiornato consulta Normattiva.it.