Testo dell'articoloIn aggiornamento
Con la sentenza n. 34 del 2022 la Corte costituzionale ha dichiarato la manifesta inammissibilità delle questioni sollevate su una misura nazionale di contrasto alla povertà, per il modo in cui il giudice rimettente aveva formulato il dubbio di costituzionalità.
Di cosa si tratta
Le misure nazionali di contrasto alla povertà subordinano spesso l’accesso al beneficio a requisiti di residenza o di permanenza sul territorio. Un giudice ha dubitato che tali condizioni fossero compatibili con il principio di uguaglianza e con la tutela della famiglia e del lavoro. Quando però la Corte riceve una questione di legittimità, prima di valutare nel merito verifica che il giudice abbia individuato con precisione la norma censurata, abbia spiegato perché quella norma si applichi al caso da decidere (la cosiddetta rilevanza) e abbia argomentato in modo non contraddittorio il contrasto con la Costituzione. Se questi presupposti mancano, la questione è dichiarata inammissibile e la Corte non si pronuncia sul contenuto. È ciò che è avvenuto in questo caso, in cui i difetti di impostazione del rimettente hanno impedito l’esame nel merito.
La questione di legittimità costituzionale
Erano impugnate disposizioni del decreto legislativo 15 settembre 2017, n. 147 (misura nazionale di contrasto alla povertà), in riferimento agli artt. 3, 31, 36 e 38 della Costituzione, con riguardo ai requisiti per l’accesso al beneficio.
La decisione della Corte
La Corte ha dichiarato la manifesta inammissibilità delle questioni, ritenendo i dubbi di costituzionalità mal posti o carenti sotto il profilo della motivazione e della rilevanza, senza quindi esaminare il merito.
Il principio
La questione di legittimità deve essere formulata in modo preciso e rilevante per il giudizio in corso; un dubbio generico, contraddittorio o non correttamente argomentato non consente alla Corte di pronunciarsi e va dichiarato inammissibile.
Domande e risposte
Cosa significa «manifesta inammissibilità»?
Significa che la questione è così mal posta da poter essere respinta in via preliminare, senza neppure un esame approfondito del merito.
La Corte ha detto che il requisito di residenza è legittimo?
No. Non si è pronunciata sul contenuto: ha solo rilevato i difetti dell’atto con cui la questione era stata sollevata.
Il giudice può riproporre la questione?
In linea di principio sì, se la solleva correttamente, individuando con chiarezza la norma, la rilevanza per il caso e i parametri costituzionali violati.
Norme collegate
- Art. 3 della Costituzione
- Art. 31 della Costituzione
- Art. 36 della Costituzione
- Art. 38 della Costituzione
Vedi anche
Per il testo normativo integrale e aggiornato consulta Normattiva.it.