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Informazione giuridica di carattere generale. Il presente contenuto costituisce informazione giuridica di carattere generale e non sostituisce in alcun modo il parere di un avvocato iscritto all’Albo. La norma riportata è tratta da fonti ufficiali (Normattiva, Gazzetta Ufficiale) e il commento ha finalità divulgativa. Per la valutazione del caso specifico è necessario consultare un professionista abilitato.

Con la sentenza n. 109 del 2022 la Corte costituzionale ha dichiarato inammissibili le questioni sull’art. 95 del codice di procedura civile, che disciplina le spese a carico del creditore nel processo esecutivo.

Di cosa si tratta

L’art. 95 del codice di procedura civile regola la sorte delle spese nell’esecuzione forzata, ponendole anticipatamente a carico del creditore procedente. Il Giudice dell’esecuzione del Tribunale di Pavia, davanti a un caso concreto, ha dubitato che questa disciplina fosse conforme alla Costituzione, lamentando possibili profili di irragionevolezza e di lesione del diritto di difesa e della tutela del lavoro. Le questioni di legittimita costituzionale, pero, devono superare un vaglio rigoroso di ammissibilita: il giudice che le solleva deve motivare in modo adeguato perche la norma sia rilevante nel suo giudizio e perche il dubbio non sia manifestamente infondato. Quando questi requisiti non sono soddisfatti, la Corte non entra nel merito e dichiara la questione inammissibile.

La questione di legittimita costituzionale

Era impugnato l’art. 95 del codice di procedura civile. Il Giudice dell’esecuzione presso il Tribunale ordinario di Pavia lo riteneva in contrasto con gli artt. 3 (secondo comma), 24 (terzo comma), 36 e 111 (primo comma) della Costituzione.

La decisione della Corte

La Corte ha dichiarato inammissibili le questioni di legittimita costituzionale dell’art. 95 del codice di procedura civile sollevate dal giudice rimettente. La pronuncia non entra nel merito della conformita della norma alla Costituzione: si arresta sul piano dei presupposti processuali della questione.

Il principio

La questione di legittimita costituzionale puo essere esaminata nel merito solo se il giudice che la solleva ne motiva adeguatamente la rilevanza e la non manifesta infondatezza; in mancanza, la Corte la dichiara inammissibile.

Domande e risposte

Inammissibile significa che la norma e stata salvata?

Non esattamente. La Corte non ha giudicato la norma conforme alla Costituzione: ha solo ritenuto che la questione non potesse essere esaminata nel merito per come era stata posta.

La questione potrebbe essere riproposta?

In linea di principio si, da un altro giudice in un altro giudizio, se sollevata con una motivazione che superi i requisiti di ammissibilita.

Chi paga le spese nell’esecuzione resta come prima?

Si. L’art. 95 c.p.c. resta in vigore e continua ad applicarsi nei termini previsti.

Norme collegate

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Vedi anche

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A cura di
Andrea Marton — Dottore in Economia e Finanza, praticante commercialista
Fondatore e responsabile editoriale di Legge in Chiaro, portale di divulgazione giuridica e fiscale gratuita su 101 testi e codici italiani. I contenuti sono curati e rivisti da un team di laureati in economia; hanno scopo informativo e divulgativo e non costituiscono consulenza professionale. Profilo completo →
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