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Con l’ordinanza n. 170 del 2022 la Corte costituzionale ha dichiarato manifestamente inammissibili le questioni sulla liquidazione delle spese nel processo tributario a favore degli enti impositori difesi da propri funzionari.

Di cosa si tratta

Nel processo tributario gli enti impositori (come l’Agenzia delle entrate), gli agenti della riscossione e altri soggetti possono difendersi in giudizio tramite propri funzionari, senza necessità di un avvocato esterno. La legge prevede che, in questi casi, quando vincono la causa e ottengono il rimborso delle spese dalla controparte, gli importi liquidati siano calcolati applicando le tariffe forensi ridotte del venti per cento. La questione è stata sollevata dalla Commissione tributaria provinciale di Taranto in un giudizio in cui una contribuente, che era anche avvocato e si difendeva in proprio, contestava il meccanismo. Il tema riguarda la parità delle parti nel processo tributario e il criterio con cui vengono liquidate le spese a carico di chi perde la causa.

La questione di legittimità costituzionale

Era impugnato l’art. 15, comma 2-sexies, primo periodo, del d.lgs. n. 546 del 1992 (introdotto dal d.lgs. n. 156 del 2015), sulla liquidazione delle spese a favore degli enti impositori difesi da propri funzionari, con riduzione del venti per cento delle tariffe forensi. La Commissione tributaria di Taranto invocava gli artt. 3, 24 e 33, quinto comma, della Costituzione.

La decisione della Corte

La Corte ha dichiarato manifestamente inammissibili le questioni. Non si è quindi pronunciata sul merito: la disciplina sulla liquidazione ridotta delle spese a favore degli enti impositori difesi da propri funzionari è rimasta in vigore.

Il principio

Quando la questione è mal posta — ad esempio per difetto di rilevanza nel giudizio principale o per carenze di motivazione — la Corte la dichiara manifestamente inammissibile, senza esaminare nel merito la legittimità della norma.

Domande e risposte

Perché gli enti impositori applicano tariffe ridotte?

Perché si difendono tramite propri funzionari e non con avvocati esterni: la legge, riconoscendo loro il rimborso delle spese secondo le tariffe forensi, ne dispone una riduzione del venti per cento, tenendo conto della peculiarità di questa difesa.

Cosa significa «manifesta inammissibilità»?

È una forma rafforzata di inammissibilità: il vizio della questione è talmente evidente che la Corte la respinge con ordinanza, senza esame di merito. La norma impugnata resta valida.

La contribuente poteva ottenere un esito diverso?

Non con questa pronuncia: l’inammissibilità non risolve il problema sollevato. La questione potrebbe essere riproposta da un altro giudice, se posta in termini processualmente corretti.

Norme collegate

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Testo ufficiale della Corte Costituzionale (PDF) e testo integrale con note.

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Andrea Marton — Dottore in Economia e Finanza · Divulgatore giuridico e fiscale
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