Testo dell'articoloIn aggiornamento

Informazione giuridica di carattere generale. Il presente contenuto costituisce informazione giuridica di carattere generale e non sostituisce in alcun modo il parere di un avvocato iscritto all’Albo. La norma riportata è tratta da fonti ufficiali (Normattiva, Gazzetta Ufficiale) e il commento ha finalità divulgativa. Per la valutazione del caso specifico è necessario consultare un professionista abilitato.

Con l’ordinanza n. 170 del 2022 la Corte costituzionale ha dichiarato manifestamente inammissibili le questioni sulla liquidazione delle spese nel processo tributario a favore degli enti impositori difesi da propri funzionari.

Di cosa si tratta

Nel processo tributario gli enti impositori (come l’Agenzia delle entrate), gli agenti della riscossione e altri soggetti possono difendersi in giudizio tramite propri funzionari, senza necessità di un avvocato esterno. La legge prevede che, in questi casi, quando vincono la causa e ottengono il rimborso delle spese dalla controparte, gli importi liquidati siano calcolati applicando le tariffe forensi ridotte del venti per cento. La questione è stata sollevata dalla Commissione tributaria provinciale di Taranto in un giudizio in cui una contribuente, che era anche avvocato e si difendeva in proprio, contestava il meccanismo. Il tema riguarda la parità delle parti nel processo tributario e il criterio con cui vengono liquidate le spese a carico di chi perde la causa.

La questione di legittimità costituzionale

Era impugnato l’art. 15, comma 2-sexies, primo periodo, del d.lgs. n. 546 del 1992 (introdotto dal d.lgs. n. 156 del 2015), sulla liquidazione delle spese a favore degli enti impositori difesi da propri funzionari, con riduzione del venti per cento delle tariffe forensi. La Commissione tributaria di Taranto invocava gli artt. 3, 24 e 33, quinto comma, della Costituzione.

La decisione della Corte

La Corte ha dichiarato manifestamente inammissibili le questioni. Non si è quindi pronunciata sul merito: la disciplina sulla liquidazione ridotta delle spese a favore degli enti impositori difesi da propri funzionari è rimasta in vigore.

Il principio

Quando la questione è mal posta — ad esempio per difetto di rilevanza nel giudizio principale o per carenze di motivazione — la Corte la dichiara manifestamente inammissibile, senza esaminare nel merito la legittimità della norma.

Domande e risposte

Perché gli enti impositori applicano tariffe ridotte?

Perché si difendono tramite propri funzionari e non con avvocati esterni: la legge, riconoscendo loro il rimborso delle spese secondo le tariffe forensi, ne dispone una riduzione del venti per cento, tenendo conto della peculiarità di questa difesa.

Cosa significa «manifesta inammissibilità»?

È una forma rafforzata di inammissibilità: il vizio della questione è talmente evidente che la Corte la respinge con ordinanza, senza esame di merito. La norma impugnata resta valida.

La contribuente poteva ottenere un esito diverso?

Non con questa pronuncia: l’inammissibilità non risolve il problema sollevato. La questione potrebbe essere riproposta da un altro giudice, se posta in termini processualmente corretti.

Norme collegate

Leggi la decisione integrale
Testo ufficiale della Corte Costituzionale (PDF) e testo integrale con note.

📄 PDF ufficiale →Testo integrale con note (Consulta OnLine)

Vedi anche

Scheda in aggiornamento. Il commento professionale, i casi pratici e le FAQ per questo articolo sono in corso di redazione.
Per il testo normativo integrale e aggiornato consulta Normattiva.it.
A cura di
Andrea Marton — Dottore in Economia e Finanza, praticante commercialista
Fondatore e responsabile editoriale di Legge in Chiaro, portale di divulgazione giuridica e fiscale gratuita su 101 testi e codici italiani. I contenuti sono curati e rivisti da un team di laureati in economia; hanno scopo informativo e divulgativo e non costituiscono consulenza professionale. Profilo completo →
Informazione giuridica di carattere generale. Il presente contenuto costituisce informazione giuridica di carattere generale e non sostituisce in alcun modo il parere di un avvocato iscritto all'Albo. La norma riportata è tratta da fonti ufficiali (Normattiva, Gazzetta Ufficiale) e il commento ha finalità divulgativa. Per la valutazione del caso specifico è necessario consultare un professionista abilitato.