Testo dell'articoloIn aggiornamento
Con la sentenza n. 48/2023 la Corte costituzionale ha dichiarato illegittima solo una parte della legge della Regione Abruzzo sulle comunità energetiche rinnovabili, salvando la maggior parte delle disposizioni di promozione e respingendo le censure sulla copertura della spesa.
Di cosa si tratta
Le comunità energetiche rinnovabili (CER) sono gruppi di cittadini, imprese o enti che producono e condividono energia da fonti rinnovabili, ad esempio impianti fotovoltaici. Sono uno strumento chiave della transizione ecologica, disciplinato a livello europeo e statale, con margini di intervento per le Regioni nella promozione. La legge della Regione Abruzzo 17 maggio 2022, n. 8 promuoveva i gruppi di autoconsumatori e le CER. Il Presidente del Consiglio dei ministri ne ha impugnato varie disposizioni, temendo che la Regione avesse fissato autonomamente requisiti riservati alla disciplina statale ed europea, o introdotto spese prive di copertura. La Corte ha esaminato la legge articolo per articolo, distinguendo tra le norme che invadevano la competenza statale e quelle che restavano nel legittimo sostegno regionale. Il caso illustra come la promozione regionale delle CER sia possibile, ma debba muoversi entro i confini della cornice nazionale ed europea che definisce chi può parteciparvi e con quali requisiti.
La questione di legittimità costituzionale
Il Presidente del Consiglio dei ministri ha impugnato più disposizioni della legge reg. Abruzzo n. 8 del 2022, in riferimento all’art. 117, primo e terzo comma, e all’art. 81, terzo comma, della Costituzione, in relazione alla disciplina statale ed europea sulle fonti rinnovabili e all’obbligo di copertura della spesa.
La decisione della Corte
La Corte ha dichiarato l’illegittimità costituzionale dell’art. 9, comma 1, lettera b), della legge reg. Abruzzo n. 8 del 2022, limitatamente alle parole «i requisiti dei soggetti che possono partecipare alle CER e», perché tali requisiti sono fissati dalla disciplina statale ed europea. Ha dichiarato inammissibili diverse altre questioni e non fondate quelle restanti, comprese quelle sulla copertura della spesa (art. 11, commi da 2 a 5), trattandosi di disposizioni non immediatamente foriere di nuovi oneri obbligatori.
Il principio
Le Regioni possono promuovere le comunità energetiche rinnovabili, ma non possono stabilire autonomamente i requisiti dei soggetti che vi partecipano, fissati dalla disciplina statale ed europea. Restano legittime le norme di mero sostegno che non introducono spese immediate e obbligatorie.
Domande e risposte
Che cosa sono le comunità energetiche rinnovabili?
Sono gruppi di cittadini, imprese o enti che si associano per produrre e condividere energia da fonti rinnovabili, come il fotovoltaico, riducendo costi e impatto ambientale.
Perché una parte della legge abruzzese è caduta?
Perché stabiliva autonomamente i requisiti dei soggetti ammessi alle CER, che invece sono fissati dalla disciplina statale ed europea: su quel punto la Regione non poteva intervenire.
La Regione può ancora promuovere le CER?
Sì. La maggior parte delle disposizioni di promozione è stata salvata: la Regione può sostenere le comunità energetiche, purché rispetti la cornice nazionale ed europea sui requisiti di partecipazione.
Perché sono state respinte le censure sulla spesa?
Perché le norme non comportavano nuovi oneri immediati né spese obbligatorie: la loro attuazione resta subordinata alle future leggi di bilancio, con adeguata quantificazione e copertura.
Norme collegate
- Art. 117 della Costituzione – riparto di competenze e vincoli statali ed europei in materia di energia.
- Art. 81 della Costituzione – obbligo di copertura della spesa, parametro respinto dalla Corte.
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Vedi anche
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