Testo dell'articoloIn aggiornamento
Con la sentenza n. 19/2023 la Corte costituzionale ha dichiarato illegittima una legge della Regione Calabria che prorogava un termine in materia incidente sulla tutela del paesaggio e dell’ambiente.
Di cosa si tratta
La legge della Regione Calabria n. 23 del 2021 prorogava un termine previsto da una precedente legge regionale, intervenendo su un ambito che il Governo ha ritenuto incidere sulla tutela del paesaggio e dell’ambiente. Queste materie sono affidate dalla Costituzione alla competenza esclusiva dello Stato (art. 117, secondo comma, lettera s) e trovano un fondamento di principio nell’art. 9, che eleva la tutela del paesaggio e dell’ambiente tra i valori fondamentali della Repubblica. Le Regioni non possono ridurre il livello di protezione fissato dallo Stato né prorogare regimi che vi deroghino. Il Presidente del Consiglio dei ministri ha quindi impugnato la proroga calabrese, sostenendo che essa prolungasse indebitamente un assetto in contrasto con i vincoli paesaggistici e ambientali. La Corte è stata chiamata a verificare se la scelta regionale rispettasse i limiti posti alla sua autonomia.
La questione di legittimità costituzionale
Il Presidente del Consiglio dei ministri ha impugnato l’art. 1 della legge reg. Calabria 7 luglio 2021, n. 23, deducendo il contrasto con l’art. 9 e con l’art. 117, primo e secondo comma, lettera s), della Costituzione, in materia di tutela del paesaggio e dell’ambiente.
La decisione della Corte
La Corte ha dichiarato l’illegittimità costituzionale dell’art. 1 della legge reg. Calabria n. 23 del 2021. La proroga regionale è stata rimossa perché incideva su materie riservate allo Stato, comprimendo la tutela del paesaggio e dell’ambiente.
Il principio
La Regione non può prorogare regimi che incidano sulla tutela del paesaggio e dell’ambiente, riservata alla competenza esclusiva statale: la proroga in contrasto con tali vincoli è illegittima.
Domande e risposte
Perché una proroga di termine può essere incostituzionale?
Perché prolungando l’efficacia di un regime che deroga ai vincoli paesaggistici e ambientali, la Regione finisce per invadere una materia riservata allo Stato.
Cosa dice l’art. 9 della Costituzione?
Eleva tra i princìpi fondamentali la tutela del paesaggio, del patrimonio storico e artistico e, con la riforma del 2022, dell’ambiente, della biodiversità e degli ecosistemi.
La norma calabrese è ancora valida?
No. È stata dichiarata illegittima e non produce più effetti.
Norme collegate
- Art. 9 della Costituzione – tutela del paesaggio e dell’ambiente come principio fondamentale
- Art. 117 della Costituzione – competenza esclusiva statale sulla tutela dell’ambiente
Vedi anche
Per il testo normativo integrale e aggiornato consulta Normattiva.it.