Testo dell'articoloIn aggiornamento

Informazione giuridica di carattere generale. Il presente contenuto costituisce informazione giuridica di carattere generale e non sostituisce in alcun modo il parere di un avvocato iscritto all’Albo. La norma riportata è tratta da fonti ufficiali (Normattiva, Gazzetta Ufficiale) e il commento ha finalità divulgativa. Per la valutazione del caso specifico è necessario consultare un professionista abilitato.

Con la sentenza n. 200/2022 la Corte costituzionale ha dichiarato illegittime le norme siciliane sul funzionamento del Corpo forestale regionale prive di adeguata copertura finanziaria.

Di cosa si tratta

Ogni legge che comporta nuove spese deve indicare i mezzi per farvi fronte: e il principio dell’obbligo di copertura finanziaria, posto a garanzia degli equilibri di bilancio. La Regione Siciliana, con leggi del 2021 e del 2022, era intervenuta sul funzionamento del Corpo forestale regionale e sull’esercizio provvisorio del bilancio. Il Presidente del Consiglio dei ministri ha impugnato in via principale alcune di queste disposizioni, ritenendo che introducessero oneri senza una corrispondente e idonea copertura, in contrasto con i principi di bilancio e di coordinamento della finanza pubblica. La Corte ha dovuto verificare se le previsioni regionali rispettassero i vincoli costituzionali sulla copertura della spesa.

La questione di legittimità costituzionale

Erano impugnati gli artt. 1 e 2 della legge della Regione Siciliana n. 28 del 2021 (funzionamento del Corpo forestale regionale) e l’art. 9, comma 1, lettera a), della legge regionale n. 1 del 2022 (esercizio provvisorio del bilancio), in riferimento agli artt. 81, terzo comma, e 117, terzo comma, della Costituzione, in relazione al coordinamento della finanza pubblica e allo statuto della Regione siciliana.

La decisione della Corte

La Corte ha dichiarato l’illegittimita costituzionale dell’art. 1 della legge reg. Siciliana n. 28 del 2021 e, in via consequenziale, dell’art. 3 della medesima legge, nonche dell’art. 9, comma 1, lettera a), della legge regionale n. 1 del 2022. Ha dichiarato cessata la materia del contendere sulle questioni relative all’art. 2 della legge n. 28 del 2021.

Il principio

Le leggi regionali che disciplinano il funzionamento di apparati come il Corpo forestale devono rispettare l’obbligo di copertura finanziaria: previsioni che introducono oneri senza idonea copertura violano i principi costituzionali sull’equilibrio di bilancio.

Domande e risposte

Cos’e l’obbligo di copertura finanziaria?

E il principio per cui ogni legge che comporta nuove o maggiori spese deve indicare i mezzi per farvi fronte, a tutela dell’equilibrio dei bilanci pubblici.

Perche le norme sul Corpo forestale sono state bocciate?

Perche introducevano oneri senza una copertura finanziaria idonea, in contrasto con i principi di bilancio e di coordinamento della finanza pubblica.

Cos’e la declaratoria “in via consequenziale”?

E l’estensione dell’illegittimita ad altre norme strettamente connesse a quella dichiarata incostituzionale, anche se non direttamente impugnate.

Norme collegate

Leggi la decisione integrale
Testo ufficiale della Corte Costituzionale (PDF) e testo integrale con note.

📄 PDF ufficiale →Testo integrale con note (Consulta OnLine)

Vedi anche

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A cura di
Andrea Marton — Dottore in Economia e Finanza, praticante commercialista
Fondatore e responsabile editoriale di Legge in Chiaro, portale di divulgazione giuridica e fiscale gratuita su 101 testi e codici italiani. I contenuti sono curati e rivisti da un team di laureati in economia; hanno scopo informativo e divulgativo e non costituiscono consulenza professionale. Profilo completo →
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