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Informazione giuridica di carattere generale. Il presente contenuto costituisce informazione giuridica di carattere generale e non sostituisce in alcun modo il parere di un avvocato iscritto all’Albo. La norma riportata è tratta da fonti ufficiali (Normattiva, Gazzetta Ufficiale) e il commento ha finalità divulgativa. Per la valutazione del caso specifico è necessario consultare un professionista abilitato.

Con la sentenza n. 177 del 2022 la Corte costituzionale ha dichiarato inammissibili le questioni sulla norma del codice civile che subordina la dichiarazione giudiziale di paternità o maternità alla preventiva rimozione del precedente stato di figlio.

Di cosa si tratta

Il diritto a conoscere e veder riconosciute le proprie origini biologiche è un aspetto fondamentale dell’identità personale. Il codice civile, però, non ammette il riconoscimento «in contrasto con lo stato di figlio in cui la persona si trova»: chi vuole ottenere la dichiarazione giudiziale di una diversa paternità o maternità deve prima rimuovere il precedente status. Questo crea un problema concreto: la persona può trovarsi costretta a eliminare il proprio stato di figlio già acquisito senza la certezza di vederne riconosciuto uno nuovo, con il rischio di restare, almeno temporaneamente, priva di qualunque identità filiale. La Corte d’appello di Salerno ha sollevato la questione, ritenendo che questa sequenza obbligata possa ledere il diritto all’identità personale e altri diritti fondamentali, anche alla luce delle convenzioni internazionali.

La questione di legittimità costituzionale

Era impugnato l’art. 269, primo comma, del codice civile, nella parte in cui consente la dichiarazione giudiziale di paternità o maternità solo alle condizioni richieste per il riconoscimento, non ammesso in contrasto con lo stato di figlio esistente. La Corte d’appello di Salerno invocava gli artt. 2, 3, 24, 29, 30, 111 e 117, primo comma, della Costituzione, quest’ultimo in relazione alla CEDU, alla Convenzione sui diritti del fanciullo e alla Carta dei diritti fondamentali UE.

La decisione della Corte

La Corte ha dichiarato inammissibili le questioni. Non si è quindi pronunciata sul merito del bilanciamento tra il diritto all’identità personale e la stabilità dello stato di figlio: la disciplina del codice civile è rimasta invariata.

Il principio

Il rapporto tra il diritto a veder riconosciuta la propria genitura biologica e la necessità di rimuovere il precedente stato di figlio solleva questioni delicate, ma la loro soluzione richiede scelte sistematiche riservate al legislatore: la Corte, non potendo individuare una soluzione costituzionalmente obbligata, dichiara inammissibili le questioni.

Domande e risposte

Perché serve prima rimuovere lo «stato di figlio» esistente?

Perché l’ordinamento non ammette la coesistenza di due stati di filiazione incompatibili: per ottenere il riconoscimento di una diversa genitura occorre prima caducare quello già esistente. La norma mira a evitare situazioni di doppio status contraddittorio.

Qual era il rischio denunciato dal giudice?

Che la persona, rimosso il precedente stato di figlio, non riesca poi a ottenere il riconoscimento del nuovo, restando priva di qualsiasi identità filiale: una perdita irreversibile lesiva dell’identità personale.

La norma resta in vigore?

Sì. Avendo dichiarato inammissibili le questioni, la Corte non ha modificato l’art. 269 del codice civile: la disciplina vigente continua ad applicarsi, salva una futura riforma legislativa.

Norme collegate

Leggi la decisione integrale
Testo ufficiale della Corte Costituzionale (PDF) e testo integrale con note.

📄 PDF ufficiale →Testo integrale con note (Consulta OnLine)

Vedi anche

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A cura di
Andrea Marton — Dottore in Economia e Finanza, praticante commercialista
Fondatore e responsabile editoriale di Legge in Chiaro, portale di divulgazione giuridica e fiscale gratuita su 101 testi e codici italiani. I contenuti sono curati e rivisti da un team di laureati in economia; hanno scopo informativo e divulgativo e non costituiscono consulenza professionale. Profilo completo →
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