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Con la sentenza n. 214/2022 la Corte costituzionale ha dichiarato inammissibili le questioni sul calcolo della pensione del personale diplomatico in servizio all’estero al momento del pensionamento.

Di cosa si tratta

Il personale diplomatico che presta servizio all’estero percepisce un’indennita di posizione collegata alla sede e alle funzioni. Quando il diplomatico va in pensione mentre si trova in servizio all’estero, le norme sul trattamento di quiescenza dei dipendenti dello Stato prevedono che, ai fini pensionistici, quell’indennita sia computata in una misura minima, non commisurata al grado e alle funzioni effettivamente svolte. Ne deriva, secondo il giudice rimettente, una possibile disparita rispetto ai diplomatici che concludono la carriera in Italia. La Corte dei conti, sezione giurisdizionale per il Lazio, con numerose ordinanze, ha sollevato la questione invocando il principio di uguaglianza sostanziale e il buon andamento dell’amministrazione.

La questione di legittimità costituzionale

Erano impugnati l’art. 43, primo comma, del d.P.R. n. 1092 del 1973 e l’art. 170, primo comma, del d.P.R. n. 18 del 1967, in riferimento agli artt. 3, secondo comma, e 97, secondo comma, della Costituzione, nella parte in cui prevedono il computo in misura minima dell’indennita di posizione ai fini della pensione dei diplomatici in servizio all’estero al momento del collocamento a riposo.

La decisione della Corte

La Corte, riuniti i giudizi, ha dichiarato inammissibili le questioni di legittimita costituzionale delle norme impugnate. La pronuncia non entra nel merito del meccanismo di calcolo della pensione dei diplomatici.

Il principio

La definizione delle voci retributive da computare ai fini pensionistici, come l’indennita di posizione del personale diplomatico all’estero, coinvolge scelte tecniche e di bilanciamento riservate al legislatore: le relative questioni, se non superano il vaglio di ammissibilita, non sono esaminate nel merito.

Domande e risposte

Cosa lamentava la Corte dei conti?

Che l’indennita di posizione dei diplomatici in servizio all’estero al momento della pensione fosse computata in misura minima, anziche secondo grado e funzioni, con una possibile disparita rispetto a chi conclude la carriera in Italia.

La Corte ha modificato il calcolo della pensione?

No. Le questioni sono state dichiarate inammissibili: il meccanismo di computo resta quello previsto dalle norme impugnate.

Perche la questione e inammissibile?

Perche la materia coinvolge scelte tecniche rimesse al legislatore e, per come prospettate, le censure non consentivano alla Corte una decisione nel merito.

Norme collegate

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Testo ufficiale della Corte Costituzionale (PDF) e testo integrale con note.

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Andrea Marton — Dottore in Economia e Finanza · Divulgatore giuridico e fiscale
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