Testo dell'articoloIn aggiornamento

Informazione giuridica di carattere generale. Il presente contenuto costituisce informazione giuridica di carattere generale e non sostituisce in alcun modo il parere di un avvocato iscritto all’Albo. La norma riportata è tratta da fonti ufficiali (Normattiva, Gazzetta Ufficiale) e il commento ha finalità divulgativa. Per la valutazione del caso specifico è necessario consultare un professionista abilitato.

Con la sentenza n. 197/2022 la Corte costituzionale ha dichiarato inammissibili le questioni sulla norma che disciplina i rimborsi ai contribuenti colpiti dal terremoto del 1990 nelle Province di Catania, Ragusa e Siracusa.

Di cosa si tratta

Dopo il terremoto del dicembre 1990 nel Sud-est della Sicilia, i contribuenti delle Province colpite avevano beneficiato di sospensioni dei versamenti tributari. Una norma successiva ha disciplinato i rimborsi di quanto eventualmente versato in eccesso, fissando pero un tetto complessivo di risorse e prevedendo che, se le domande superano lo stanziamento, i rimborsi vengano ridotti proporzionalmente. La Commissione tributaria provinciale di Siracusa, in piu giudizi, ha sollevato la questione, dubitando che questo meccanismo creasse una disparita di trattamento tra contribuenti a seconda del momento o delle modalita di accesso al rimborso, in contrasto con l’uguaglianza e con la riserva di legge in materia di prestazioni patrimoniali.

La questione di legittimità costituzionale

Era impugnato l’art. 1, comma 665, della legge n. 190 del 2014, come successivamente modificato, in riferimento agli artt. 3, primo comma, e 23 della Costituzione. La Commissione tributaria di Siracusa lamentava la disparita di trattamento tra i contribuenti colpiti dal sisma quanto al rimborso dei tributi.

La decisione della Corte

La Corte, riuniti i giudizi, ha dichiarato inammissibili le questioni di legittimita costituzionale dell’art. 1, comma 665, della legge n. 190 del 2014. La pronuncia non interviene sul merito della disciplina dei rimborsi.

Il principio

La disciplina dei rimborsi ai contribuenti colpiti dal sisma del 1990, con il connesso tetto di spesa, coinvolge scelte di allocazione di risorse riservate al legislatore: le questioni che ne chiedono la rimozione, senza superare il vaglio di ammissibilita, non possono essere esaminate nel merito.

Domande e risposte

Chi riguarda questa norma?

I contribuenti delle Province di Catania, Ragusa e Siracusa colpiti dal terremoto del dicembre 1990, che avevano beneficiato di sospensioni dei versamenti e chiedono il rimborso di quanto versato in eccesso.

Perche i rimborsi possono essere ridotti?

Perche la legge fissa un tetto complessivo di risorse: se le domande lo superano, i rimborsi vengono ridotti in proporzione. La Corte non e intervenuta nel merito su questo meccanismo.

La sentenza ha cambiato la disciplina?

No. Le questioni sono state dichiarate inammissibili: la regola resta in vigore e un eventuale intervento spetta al legislatore.

Norme collegate

Leggi la decisione integrale
Testo ufficiale della Corte Costituzionale (PDF) e testo integrale con note.

📄 PDF ufficiale →Testo integrale con note (Consulta OnLine)

Vedi anche

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A cura di
Andrea Marton — Dottore in Economia e Finanza, praticante commercialista
Fondatore e responsabile editoriale di Legge in Chiaro, portale di divulgazione giuridica e fiscale gratuita su 101 testi e codici italiani. I contenuti sono curati e rivisti da un team di laureati in economia; hanno scopo informativo e divulgativo e non costituiscono consulenza professionale. Profilo completo →
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