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Con la sentenza n. 98/2023 la Corte costituzionale ha dichiarato illegittimo l’art. 210 del Codice dell’ordinamento militare nella parte in cui non estendeva agli psicologi militari, accanto ai medici militari, l’esonero dalle incompatibilità per l’esercizio della libera professione.
Di cosa si tratta
Il Codice dell’ordinamento militare prevede, in generale, che gli appartenenti alle Forze armate non possano esercitare attività libero-professionali, per ragioni di imparzialità e dedizione al servizio. Per i medici militari, però, la legge stabilisce una deroga: possono svolgere la libera professione, in considerazione delle peculiarità della loro funzione sanitaria. La stessa deroga non era prevista per gli psicologi militari, che pure svolgono una funzione sanitaria assimilabile. Il Consiglio di Stato, chiamato a decidere una controversia sollevata anche da un ordine professionale, ha dubitato della ragionevolezza di questa diversità di trattamento. In gioco era il principio di uguaglianza: trattare in modo diverso situazioni sostanzialmente simili, senza una giustificazione adeguata, contrasta con la Costituzione. La vicenda riguarda quindi il diritto degli psicologi militari a non essere ingiustificatamente discriminati rispetto ai colleghi medici quanto alla possibilità di esercitare la professione.
La questione di legittimità costituzionale
Il Consiglio di Stato ha sollevato questioni sull’art. 210, comma 1, del Codice dell’ordinamento militare (d.lgs. n. 66 del 2010), in riferimento agli artt. 3, 4, 32, 35, 97 e 98 della Costituzione, nella parte in cui non includeva gli psicologi militari, accanto ai medici militari, tra i soggetti esonerati dalle incompatibilità per l’esercizio della libera professione.
La decisione della Corte
La Corte ha dichiarato l’illegittimità costituzionale dell’art. 210, comma 1, del Codice dell’ordinamento militare nella parte in cui non contempla, accanto ai medici militari, anche gli psicologi militari tra i soggetti ai quali non si applicano le norme sulle incompatibilità relative all’esercizio delle attività libero-professionali. La diversa disciplina di situazioni assimilabili risultava priva di ragionevole giustificazione.
Il principio
Trattare diversamente gli psicologi militari rispetto ai medici militari, escludendoli dall’esonero dalle incompatibilità per l’esercizio della libera professione, viola il principio di uguaglianza: a situazioni sostanzialmente simili deve corrispondere una disciplina omogenea, salvo ragionevoli giustificazioni.
Domande e risposte
Cosa cambia per gli psicologi militari dopo questa sentenza?
Anche agli psicologi militari si applica l’esonero dalle incompatibilità previsto per i medici militari: possono quindi esercitare la libera professione alle stesse condizioni, non essendo più soggetti ai divieti che li discriminavano.
Perché la diversità di trattamento era illegittima?
Perché medici e psicologi militari svolgono funzioni sanitarie assimilabili. Riconoscere la deroga solo ai primi, senza una ragione adeguata, costituiva una disparità di trattamento in contrasto con il principio di uguaglianza.
Questa sentenza riguarda solo i militari?
La decisione riguarda specificamente gli psicologi militari, ma esprime un principio generale: a parità di situazione la legge deve garantire un trattamento uguale, salvo che vi siano ragioni che giustifichino la differenza.
Norme collegate
- Art. 3 della Costituzione — principio di uguaglianza e ragionevolezza, cuore della decisione.
- Art. 4 della Costituzione — diritto al lavoro.
- Art. 35 della Costituzione — tutela del lavoro in tutte le sue forme.
- Art. 97 della Costituzione — buon andamento e imparzialità della pubblica amministrazione.
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Vedi anche
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