Testo dell'articoloIn aggiornamento
Con la sentenza n. 59/2023 la Corte costituzionale ha respinto, dichiarandole in parte inammissibili e in parte non fondate, le censure contro una norma della Regione Puglia in materia di derivazione di acque sotterranee inserita in un provvedimento su enoturismo e altre materie.
Di cosa si tratta
Le acque sotterranee sono una risorsa pubblica la cui derivazione, cioè il prelievo per usi vari, è soggetta a regole che bilanciano l’uso da parte dei privati con la tutela dell’ambiente. La legge della Regione Puglia 4 marzo 2022, n. 3 era un provvedimento «omnibus» che modificava varie discipline, dall’enoturismo alla fauna selvatica, e all’art. 10 dettava disposizioni sulla derivazione di acque sotterranee. Il Presidente del Consiglio dei ministri ha impugnato quest’ultima norma, ritenendo che incidesse su ambiti di competenza statale in materia di tutela dell’ambiente e che violasse i principi di buon andamento e di leale collaborazione. La questione tocca il difficile equilibrio tra la gestione regionale delle risorse idriche e i vincoli posti dallo Stato a tutela dell’ambiente e dell’ecosistema. La Corte ha esaminato distintamente i diversi profili di censura, valutando sia la loro ammissibilità sia la loro fondatezza.
La questione di legittimità costituzionale
Il Presidente del Consiglio dei ministri ha impugnato l’art. 10 della legge reg. Puglia n. 3 del 2022, in riferimento agli artt. 3, 9, 97 e 117, commi secondo, lettera s), e terzo, della Costituzione, oltre che al principio di leale collaborazione, in materia di derivazione di acque sotterranee e tutela dell’ambiente.
La decisione della Corte
La Corte ha dichiarato inammissibile la questione promossa in riferimento all’art. 97 della Costituzione e non fondate le altre questioni, promosse in riferimento agli artt. 3, 9 e 117, commi secondo, lettera s), e terzo, Cost., nonché al principio di leale collaborazione. La disciplina regionale sulla derivazione delle acque sotterranee è stata quindi ritenuta compatibile con i parametri costituzionali invocati e con le competenze statali in materia di tutela dell’ambiente.
Il principio
La disciplina regionale sulla derivazione di acque sotterranee è legittima quando rispetta i limiti delle competenze statali in materia di tutela dell’ambiente. Le censure generiche o mal poste sono inammissibili, mentre quelle che non dimostrano un effettivo contrasto con i parametri costituzionali sono respinte come non fondate.
Domande e risposte
Che cos’è la derivazione di acque sotterranee?
È il prelievo di acqua dal sottosuolo per usi civili, agricoli o industriali. Essendo l’acqua una risorsa pubblica, la derivazione è soggetta a regole che ne disciplinano l’uso e tutelano l’ambiente.
Perché lo Stato aveva impugnato la norma pugliese?
Perché temeva che la disciplina regionale invadesse la competenza statale sulla tutela dell’ambiente e dell’ecosistema, riservata allo Stato dall’art. 117, secondo comma, lettera s), della Costituzione.
Perché la Corte ha respinto le censure?
Perché una è stata ritenuta inammissibile e le altre non fondate: la disciplina regionale è stata giudicata compatibile con i parametri costituzionali e con le competenze statali in materia ambientale.
La norma sull’enoturismo era in discussione?
L’impugnazione riguardava in particolare la disposizione sulla derivazione delle acque, contenuta in un provvedimento che toccava anche l’enoturismo: è quella la parte esaminata e salvata dalla Corte.
Norme collegate
- Art. 3 della Costituzione – principio di ragionevolezza, tra i parametri invocati.
- Art. 9 della Costituzione – tutela del paesaggio e dell’ambiente.
- Art. 117 della Costituzione – competenza statale esclusiva sulla tutela dell’ambiente e dell’ecosistema.
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Vedi anche
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