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Informazione giuridica di carattere generale. Il presente contenuto costituisce informazione giuridica di carattere generale e non sostituisce in alcun modo il parere di un avvocato iscritto all’Albo. La norma riportata è tratta da fonti ufficiali (Normattiva, Gazzetta Ufficiale) e il commento ha finalità divulgativa. Per la valutazione del caso specifico è necessario consultare un professionista abilitato.

Con la sentenza n. 198/2022 la Corte costituzionale ha ritenuto legittime le regole del codice dei contratti pubblici sulla garanzia provvisoria a corredo dell’offerta nelle gare d’appalto.

Di cosa si tratta

Chi partecipa a una gara d’appalto deve presentare una garanzia provvisoria, cioe una cauzione che assicura la serieta dell’offerta e copre la stazione appaltante in caso di mancata sottoscrizione del contratto per fatto dell’aggiudicatario. Il codice dei contratti pubblici del 2016 disciplina presupposti e modalita di questa garanzia, con conseguenze sull’ammissione o esclusione del concorrente. Un’impresa esclusa per profili legati alla garanzia provvisoria ha contestato la disciplina davanti al giudice amministrativo. Il Consiglio di Stato, sezione quinta, ha sollevato la questione di legittimita costituzionale, prospettando un possibile contrasto con la ragionevolezza e con gli obblighi derivanti dal diritto europeo e convenzionale in materia di proporzionalita delle sanzioni.

La questione di legittimità costituzionale

Era impugnato il combinato disposto degli artt. 93, comma 6, e 216, comma 1, del decreto legislativo n. 50 del 2016 (codice dei contratti pubblici), in riferimento agli artt. 3 e 117, primo comma, della Costituzione, quest’ultimo in relazione all’art. 49 della Carta dei diritti fondamentali dell’Unione europea e all’art. 7 CEDU. Il giudice rimettente dubitava della proporzionalita delle conseguenze previste in materia di garanzia provvisoria.

La decisione della Corte

La Corte ha dichiarato non fondate le questioni di legittimita costituzionale del combinato disposto degli artt. 93, comma 6, e 216, comma 1, del d.lgs. n. 50 del 2016. La disciplina della garanzia provvisoria e delle relative conseguenze non contrasta con il principio di ragionevolezza ne con i parametri europei e convenzionali invocati.

Il principio

Le regole del codice dei contratti pubblici sulla garanzia provvisoria a corredo dell’offerta sono coerenti con la loro funzione di assicurare serieta e affidabilita dei concorrenti, e non violano i principi di ragionevolezza e proporzionalita richiamati anche dal diritto europeo e convenzionale.

Domande e risposte

A cosa serve la garanzia provvisoria nelle gare?

Garantisce la serieta dell’offerta e copre la stazione appaltante se l’aggiudicatario non sottoscrive il contratto. E un requisito di partecipazione previsto dal codice dei contratti pubblici.

La sua mancanza o irregolarita comporta l’esclusione?

Le conseguenze sull’ammissione dipendono dalle regole del codice esaminate dalla Corte, che le ha ritenute legittime nel quadro della disciplina delle gare.

La decisione ha rilievo per il diritto europeo?

Si. La Corte ha verificato la compatibilita anche con la Carta dei diritti fondamentali dell’Unione europea e con la CEDU, escludendo profili di contrasto.

Norme collegate

Leggi la decisione integrale
Testo ufficiale della Corte Costituzionale (PDF) e testo integrale con note.

📄 PDF ufficiale →Testo integrale con note (Consulta OnLine)

Vedi anche

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A cura di
Andrea Marton — Dottore in Economia e Finanza, praticante commercialista
Fondatore e responsabile editoriale di Legge in Chiaro, portale di divulgazione giuridica e fiscale gratuita su 101 testi e codici italiani. I contenuti sono curati e rivisti da un team di laureati in economia; hanno scopo informativo e divulgativo e non costituiscono consulenza professionale. Profilo completo →
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