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Informazione giuridica di carattere generale. Il presente contenuto costituisce informazione giuridica di carattere generale e non sostituisce in alcun modo il parere di un avvocato iscritto all’Albo. La norma riportata è tratta da fonti ufficiali (Normattiva, Gazzetta Ufficiale) e il commento ha finalità divulgativa. Per la valutazione del caso specifico è necessario consultare un professionista abilitato.

Con la sentenza n. 111/2023 la Corte costituzionale ha rafforzato il diritto al silenzio dell’indagato: ha dichiarato illegittime, in parte, le norme che punivano come falso l’indagato che, prima di essere avvertito delle proprie garanzie, rendeva dichiarazioni non veritiere sui propri precedenti penali.

Di cosa si tratta

Chi è sottoposto a indagini ha il diritto di non rispondere e di non contribuire alla propria incriminazione. All’inizio dell’interrogatorio devono essergli rivolti precisi avvertimenti su questi diritti. Il problema affrontato dalla Corte riguardava il momento in cui all’indagato vengono chieste le informazioni sulla sua identità e sui suoi precedenti, previste dalle norme di attuazione del codice di procedura penale: tali domande venivano poste prima degli avvertimenti di garanzia, e se l’indagato mentiva sui propri precedenti penali poteva essere incriminato per il reato di falsa attestazione. Il Tribunale di Firenze ha sollevato la questione, perché punire chi mente in quel frangente, senza essere stato avvertito del diritto al silenzio, finisce per comprimere proprio quel diritto. In gioco era la tenuta delle garanzie difensive nella fase più delicata del procedimento penale, quella dei primi contatti tra indagato e autorità.

La questione di legittimità costituzionale

Il Tribunale ordinario di Firenze ha sollevato questioni sull’art. 495 del codice penale e, in via subordinata, sull’art. 64, comma 3, del codice di procedura penale, in riferimento agli artt. 3 e 24 della Costituzione, lamentando che la disciplina permettesse di punire come falso le dichiarazioni dell’indagato sui propri precedenti rese prima di ricevere gli avvertimenti sul diritto al silenzio.

La decisione della Corte

La Corte ha dichiarato l’illegittimità costituzionale dell’art. 64, comma 3, del codice di procedura penale, nella parte in cui non prevede che gli avvertimenti sul diritto al silenzio siano rivolti all’indagato o all’imputato prima che gli vengano chieste le informazioni di cui all’art. 21 delle norme di attuazione. Ha inoltre dichiarato l’illegittimità dell’art. 495, primo comma, del codice penale nella parte in cui non esclude la punibilità per quelle dichiarazioni rese senza i dovuti avvertimenti.

Il principio

Il diritto al silenzio impone che l’indagato sia avvertito delle proprie garanzie prima di essere interrogato anche sui propri precedenti: non può essere punito per il falso chi rende dichiarazioni non veritiere senza aver ricevuto quegli avvertimenti.

Domande e risposte

Che cos’è il diritto al silenzio?

È il diritto dell’indagato e dell’imputato di non rispondere e di non fornire elementi contro sé stessi. È una garanzia difensiva fondamentale, collegata al diritto di difesa tutelato dalla Costituzione.

Cosa cambia dopo questa sentenza?

Prima di chiedere all’indagato informazioni sui suoi precedenti, l’autorità deve avvertirlo dei suoi diritti. Se l’avvertimento manca, eventuali dichiarazioni false su quei precedenti non possono essere punite come reato di falso.

Significa che si può mentire all’autorità?

No. La decisione tutela solo la specifica situazione in cui all’indagato non sono ancora stati dati gli avvertimenti di garanzia. Non legittima in generale dichiarazioni mendaci all’autorità.

Norme collegate

Leggi la decisione integrale
Testo ufficiale della Corte Costituzionale (PDF) e testo integrale con note.

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Vedi anche

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A cura di
Andrea Marton — Dottore in Economia e Finanza, praticante commercialista
Fondatore e responsabile editoriale di Legge in Chiaro, portale di divulgazione giuridica e fiscale gratuita su 101 testi e codici italiani. I contenuti sono curati e rivisti da un team di laureati in economia; hanno scopo informativo e divulgativo e non costituiscono consulenza professionale. Profilo completo →
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