Testo dell'articoloIn aggiornamento
Con la sentenza n. 192 del 2022 la Corte costituzionale ha stabilito che gli interventi edilizi del «Piano casa» pugliese devono rispettare le prescrizioni del piano paesaggistico regionale, affermando la prevalenza della tutela del paesaggio sugli strumenti urbanistici.
Di cosa si tratta
Le leggi regionali sul cosiddetto «Piano casa» hanno consentito, in deroga agli strumenti urbanistici ordinari, ampliamenti e ristrutturazioni del patrimonio edilizio per sostenere l’attività edilizia. In Puglia, però, una di queste norme permetteva tali interventi straordinari senza imporre espressamente il rispetto del Piano paesaggistico territoriale regionale (PPTR). Il caso arriva alla Corte tramite il Consiglio di Stato, chiamato a decidere una controversia tra il Ministero per i beni e le attività culturali e alcuni privati. Il nodo riguarda milioni di cittadini e imprese: fino a che punto una Regione può favorire l’edilizia derogando alle regole poste a protezione del paesaggio? La tutela del paesaggio è un valore primario, affidato alla competenza statale, e non può essere sacrificata a esigenze edilizie locali.
La questione di legittimità costituzionale
Era impugnato l’art. 6, comma 2, lettera c-bis), della legge della Regione Puglia 30 luglio 2009, n. 14 (nel testo anteriore all’abrogazione del 2021). Il Consiglio di Stato lamentava il contrasto con l’art. 117, secondo comma, lettera s), della Costituzione — che riserva allo Stato la tutela dell’ambiente e dell’ecosistema — in relazione al Codice dei beni culturali e del paesaggio (d.lgs. n. 42 del 2004), perché la norma consentiva di derogare al piano paesaggistico, violando il principio di prevalenza della pianificazione paesaggistica sugli strumenti urbanistici.
La decisione della Corte
La Corte ha dichiarato l’illegittimità costituzionale della disposizione pugliese nella parte in cui non prevedeva che gli interventi edilizi disciplinati dalla legge dovessero essere realizzati anche nel rispetto delle specifiche prescrizioni del Piano paesaggistico territoriale della Puglia. La deroga al paesaggio non era ammissibile.
Il principio
La pianificazione paesaggistica, espressione della tutela dell’ambiente riservata allo Stato (art. 117, secondo comma, lettera s, Cost.), prevale sugli strumenti urbanistici: una legge regionale non può consentire interventi edilizi straordinari in deroga alle prescrizioni del piano paesaggistico.
Domande e risposte
Cosa significa che il paesaggio «prevale» sull’urbanistica?
Significa che, in caso di conflitto, le prescrizioni del piano paesaggistico vincolano gli strumenti urbanistici e gli interventi edilizi: la pianificazione del territorio deve conformarsi alla tutela del paesaggio, non viceversa.
Il «Piano casa» è quindi illegittimo?
No. La Corte non ha bocciato il Piano casa in sé, ma ha chiarito che gli interventi che esso consente devono comunque rispettare il piano paesaggistico. La deroga ammessa riguarda l’urbanistica ordinaria, non il vincolo paesaggistico.
Perché la tutela del paesaggio spetta allo Stato?
Perché l’art. 117, secondo comma, lettera s), Cost. riserva alla competenza esclusiva statale la tutela dell’ambiente, dell’ecosistema e dei beni culturali, di cui il paesaggio è parte. Le Regioni possono valorizzare, ma non abbassare il livello di tutela fissato dallo Stato.
La norma era già stata abrogata: a cosa serve la pronuncia?
La disposizione era stata abrogata nel 2021, ma poteva ancora applicarsi ai rapporti sorti prima. La dichiarazione di illegittimità ne impedisce l’applicazione anche per il passato, nei limiti dei rapporti non esauriti.
Norme collegate
- Art. 117 della Costituzione — La lettera s) del secondo comma riserva allo Stato la tutela dell’ambiente e del paesaggio: parametro in base al quale la deroga regionale è stata giudicata illegittima.
Vedi anche
Per il testo normativo integrale e aggiornato consulta Normattiva.it.