Testo dell'articoloIn aggiornamento
Con la sentenza n. 193 del 2022 la Corte costituzionale ha bocciato la norma della Regione Siciliana che consentiva di mettere in liquidazione coatta amministrativa gli enti regionali soppressi con un semplice decreto del Presidente della Regione.
Di cosa si tratta
La vicenda nasce dalla liquidazione dell’Ente Acquedotti Siciliani (EAS). Una legge regionale del 2017 prevedeva che, per le liquidazioni deficitarie degli enti regionali soppressi, si potesse far luogo alla liquidazione coatta amministrativa con decreto del Presidente della Regione. Due giudici — il giudice dell’esecuzione del Tribunale di Palermo, davanti al quale un creditore tentava un pignoramento presso terzi, e il TAR Sicilia, investito del ricorso contro il decreto di liquidazione — hanno dubitato della legittimità di questa regola. Il problema: la liquidazione coatta amministrativa è una procedura concorsuale che incide pesantemente sui diritti dei creditori (blocca le azioni esecutive individuali e cambia le regole di soddisfazione dei crediti). Disciplinare questi effetti spetta allo Stato, non alla Regione. La questione, quindi, non era solo tecnica: riguardava chi paga e come, quando un ente pubblico regionale non ha più risorse per saldare i propri debiti.
La questione di legittimità costituzionale
Era impugnato l’art. 4 della legge della Regione Siciliana 9 maggio 2017, n. 8, nella parte in cui prevedeva la liquidazione coatta amministrativa degli enti soppressi con decreto del Presidente della Regione. I due rimettenti lamentavano il contrasto con l’art. 117, secondo comma, lettera l), della Costituzione, che riserva alla competenza esclusiva dello Stato le materie «giurisdizione e norme processuali» e «ordinamento civile»: la Regione, regolando una procedura concorsuale e i suoi effetti sui creditori, avrebbe invaso una competenza statale.
La decisione della Corte
La Corte ha dichiarato l’illegittimità costituzionale dell’art. 4, comma 1, limitatamente alla parte che disponeva la liquidazione coatta amministrativa con decreto presidenziale. In via consequenziale, ai sensi dell’art. 27 della legge n. 87 del 1953, ha dichiarato illegittimo anche il successivo comma 1-bis dello stesso articolo, strettamente collegato. La ragione: la procedura concorsuale e i suoi effetti sostanziali e processuali rientrano nell’ordinamento civile e nelle norme processuali, materie riservate allo Stato.
Il principio
La Regione non può istituire o disciplinare una procedura concorsuale come la liquidazione coatta amministrativa, perché gli effetti che ne derivano per i creditori toccano l’ordinamento civile e le norme processuali, riservati alla competenza esclusiva dello Stato dall’art. 117, secondo comma, lettera l), Cost.
Domande e risposte
Che cos’è la liquidazione coatta amministrativa?
È una procedura concorsuale che si applica a determinati enti e imprese (non il fallimento ordinario): blocca le azioni esecutive individuali dei singoli creditori e affida a un commissario la gestione e il riparto del patrimonio secondo regole di concorso. Proprio perché incide sui diritti di credito, la sua disciplina spetta allo Stato.
Perché una legge regionale non poteva prevederla?
Perché non si trattava di organizzare un ente regionale (materia regionale), ma di stabilire come vengono trattati i crediti e le azioni esecutive: cioè ordinamento civile e norme processuali, riservati allo Stato dall’art. 117, secondo comma, lettera l), Cost.
Cosa cambia per i creditori dell’ente liquidato?
Caduta la norma regionale, non si può più aprire quella liquidazione coatta «regionale» con decreto del Presidente. I rapporti con i creditori tornano a essere regolati dalle norme statali applicabili, senza la deroga introdotta dalla Regione.
La pronuncia vale solo per la Sicilia?
La norma annullata era siciliana, quindi l’effetto diretto riguarda quella legge. Ma il principio — le Regioni non possono creare procedure concorsuali — vale per tutte.
Norme collegate
- Art. 117 della Costituzione — Riparto delle competenze tra Stato e Regioni: la lettera l) del secondo comma riserva allo Stato giurisdizione, norme processuali e ordinamento civile, parametro violato dalla norma regionale.
Vedi anche
Per il testo normativo integrale e aggiornato consulta Normattiva.it.