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Informazione giuridica di carattere generale. Il presente contenuto costituisce informazione giuridica di carattere generale e non sostituisce in alcun modo il parere di un avvocato iscritto all’Albo. La norma riportata è tratta da fonti ufficiali (Normattiva, Gazzetta Ufficiale) e il commento ha finalità divulgativa. Per la valutazione del caso specifico è necessario consultare un professionista abilitato.

Con l’ordinanza n. 28/2023 la Corte costituzionale ha dichiarato manifestamente inammissibili le questioni sul codice di procedura penale relative al giudizio immediato e all’incompatibilità del giudice.

Di cosa si tratta

Il Giudice per le indagini preliminari del Tribunale di Bologna aveva sollevato dubbi di legittimità su alcune norme del codice di procedura penale che regolano i rapporti tra giudizio immediato, udienza preliminare e incompatibilità del giudice. In particolare erano in gioco l’art. 429, comma 2-bis, in combinato con l’art. 458, e l’art. 34, che disciplina i casi in cui un giudice non può partecipare a una fase del processo se ha già assunto decisioni in fasi precedenti, a tutela della sua imparzialità. Il rimettente lamentava il contrasto con i princìpi del giusto processo, con la soggezione del giudice soltanto alla legge e con gli obblighi internazionali derivanti dalla Convenzione europea dei diritti dell’uomo. La Corte, però, non ha potuto esaminare nel merito le questioni, riscontrandone l’inammissibilità in modo evidente: di qui la forma dell’ordinanza di manifesta inammissibilità.

La questione di legittimità costituzionale

Il Giudice per le indagini preliminari del Tribunale di Bologna ha sollevato questioni di legittimità costituzionale dell’art. 429, comma 2-bis, cod. proc. pen., in combinato disposto con l’art. 458, e dell’art. 34 cod. proc. pen., in riferimento agli artt. 101, secondo comma, 111, secondo e sesto comma, e 117, primo comma, della Costituzione, quest’ultimo in relazione all’art. 6, paragrafo 1, della CEDU.

La decisione della Corte

La Corte ha dichiarato manifestamente inammissibili le questioni. Non è entrata nel merito dei profili sul giusto processo e sull’imparzialità del giudice, per evidenti carenze nel modo in cui le questioni erano state sollevate: le norme processuali restano in vigore.

Il principio

Le questioni sul giusto processo e sull’incompatibilità del giudice devono essere prospettate in modo rigoroso: in difetto, la Corte le dichiara manifestamente inammissibili senza esaminarle nel merito.

Domande e risposte

Cosa tutela l’art. 34 cod. proc. pen. richiamato?

Disciplina i casi di incompatibilità del giudice, impedendo che chi ha già deciso in una fase del processo ne giudichi un’altra, a garanzia dell’imparzialità.

Le norme del codice di procedura penale sono cambiate?

No. La Corte non si è pronunciata nel merito: le disposizioni restano in vigore.

Cosa significa il richiamo all’art. 6 CEDU?

L’art. 6 della Convenzione europea sancisce il diritto a un processo equo davanti a un giudice imparziale; tramite l’art. 117, primo comma, Cost. diventa parametro nei giudizi costituzionali.

Norme collegate

Leggi la decisione integrale
Testo ufficiale della Corte Costituzionale (PDF) e testo integrale con note.

📄 PDF ufficiale →Testo integrale con note (Consulta OnLine)

Vedi anche

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A cura di
Andrea Marton — Dottore in Economia e Finanza, praticante commercialista
Fondatore e responsabile editoriale di Legge in Chiaro, portale di divulgazione giuridica e fiscale gratuita su 101 testi e codici italiani. I contenuti sono curati e rivisti da un team di laureati in economia; hanno scopo informativo e divulgativo e non costituiscono consulenza professionale. Profilo completo →
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