Testo dell'articoloIn aggiornamento

Informazione giuridica di carattere generale. Il presente contenuto costituisce informazione giuridica di carattere generale e non sostituisce in alcun modo il parere di un avvocato iscritto all’Albo. La norma riportata è tratta da fonti ufficiali (Normattiva, Gazzetta Ufficiale) e il commento ha finalità divulgativa. Per la valutazione del caso specifico è necessario consultare un professionista abilitato.

Con la sentenza n. 233/2022 la Corte costituzionale ha dichiarato illegittima una norma siciliana che attingeva al Fondo sanitario per rimborsare allo Stato un vecchio prestito, sottraendo cosi risorse destinate ai livelli essenziali di assistenza.

Di cosa si tratta

Le Regioni devono tenere separati nel bilancio i soldi destinati alla sanita (il cosiddetto perimetro sanitario), in modo che le risorse per i livelli essenziali di assistenza (LEA) non finiscano per coprire altre spese. La Regione Siciliana, con una legge del 2016, aveva autorizzato l’uso di una quota del Fondo sanitario per pagare le rate di un prestito ottenuto anni prima dallo Stato. Quel debito, pero, aveva ormai natura puramente finanziaria: serviva a restituire denaro allo Stato, non a pagare prestazioni o fornitori sanitari. Mettere quella spesa dentro il perimetro sanitario riduceva le risorse effettivamente disponibili per la salute e liberava margini per spese ordinarie. La Corte dei conti, sezioni riunite in sede giurisdizionale, durante il giudizio di parificazione del rendiconto regionale 2019, ha sollevato la questione.

La questione di legittimità costituzionale

Era impugnato l’art. 6 della legge della Regione Siciliana n. 3 del 2016, in riferimento agli artt. 32, 81, 117 e 119 della Costituzione. La Corte dei conti contestava che destinare il Fondo sanitario al rimborso di un prestito statale violasse la competenza esclusiva dello Stato sull’armonizzazione dei bilanci, le regole sui livelli essenziali e la tutela della salute.

La decisione della Corte

La Corte ha dichiarato l’illegittimita costituzionale dell’art. 6 della legge reg. Siciliana n. 3 del 2016, accogliendo le censure relative alla competenza statale sull’armonizzazione contabile (art. 117, secondo comma, lettera e) e alla garanzia dei livelli essenziali delle prestazioni (art. 117, secondo comma, lettera m). Ha invece dichiarato inammissibili le questioni sollevate in riferimento agli artt. 81, sesto comma, e 119, quarto e sesto comma.

Il principio

Il Fondo sanitario regionale non puo essere impiegato per coprire spese estranee alla sanita, come il rimborso di un prestito allo Stato: la separazione contabile del perimetro sanitario serve a garantire che le risorse per i livelli essenziali di assistenza non vengano distratte.

Domande e risposte

Perche la spesa per il prestito non e “sanitaria”?

Perche il debito originario era gia stato pagato ai fornitori della sanita: la rata serviva solo a restituire allo Stato il denaro anticipato, con funzione meramente finanziaria, estranea all’erogazione di prestazioni.

Che cos’e il giudizio di parificazione?

E il controllo con cui la Corte dei conti valida il rendiconto regionale, verificando la correttezza dei dati contabili e degli equilibri di bilancio prima della loro approvazione definitiva.

Perche alcune censure sono state dichiarate inammissibili?

La Corte ha ritenuto che, per i parametri sugli equilibri di bilancio e sull’indebitamento, la Corte dei conti non avesse motivato a sufficienza o avesse prospettato un vizio in modo contraddittorio, senza esaminare la legge statale richiamata.

Norme collegate

Leggi la decisione integrale
Testo ufficiale della Corte Costituzionale (PDF) e testo integrale con note.

📄 PDF ufficiale →Testo integrale con note (Consulta OnLine)

Vedi anche

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A cura di
Andrea Marton — Dottore in Economia e Finanza, praticante commercialista
Fondatore e responsabile editoriale di Legge in Chiaro, portale di divulgazione giuridica e fiscale gratuita su 101 testi e codici italiani. I contenuti sono curati e rivisti da un team di laureati in economia; hanno scopo informativo e divulgativo e non costituiscono consulenza professionale. Profilo completo →
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