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Con la sentenza n. 221 del 2023 la Corte costituzionale ha respinto le questioni sul compenso degli amministratori giudiziari, ritenendo la disciplina in parte non scrutinabile e in parte conforme al principio della giusta retribuzione.
Di cosa si tratta
L’amministratore giudiziario è il professionista incaricato di gestire e custodire beni nell’ambito di procedure giudiziarie, ad esempio nelle misure di prevenzione o nelle procedure concorsuali. Il suo compenso è determinato secondo criteri stabiliti dalla legge e da regolamenti. Nel caso esaminato, un amministratore giudiziario aveva impugnato la liquidazione del proprio compenso, ritenuta inadeguata rispetto alla complessità dell’attività svolta: l’esame di domande di creditori per oltre un miliardo e trecento milioni di euro e la formulazione di proposte motivate di ammissione o esclusione. La Corte d’appello di Roma ha sollevato la questione di legittimità costituzionale, dubitando che i criteri di calcolo del compenso garantissero una retribuzione proporzionata alla quantità e qualità del lavoro prestato. Il tema tocca il principio costituzionale della giusta retribuzione e la dignità del lavoro professionale anche quando svolto nell’interesse della giustizia.
La questione di legittimità costituzionale
Era impugnato l’art. 8 del decreto legislativo n. 14 del 2010 (istituzione dell’Albo degli amministratori giudiziari), sollevato dalla Corte d’appello di Roma in riferimento agli artt. 36 (giusta retribuzione) e 54 (dovere di adempiere le funzioni pubbliche con disciplina e onore) della Costituzione.
La decisione della Corte
La Corte ha dichiarato inammissibile la questione sollevata in riferimento all’art. 54 della Costituzione e non fondata quella sollevata in riferimento all’art. 36. La disciplina sul compenso degli amministratori giudiziari è stata ritenuta compatibile con il principio della giusta retribuzione.
Il principio
I criteri di determinazione del compenso degli amministratori giudiziari, nei termini esaminati, non violano il diritto a una retribuzione proporzionata e sufficiente: la fissazione dei parametri di calcolo rientra nella discrezionalità del legislatore, purché non sganciata dall’attività effettivamente svolta.
Domande e risposte
Chi è l’amministratore giudiziario?
È il professionista nominato dal giudice per gestire e custodire beni nell’ambito di procedure giudiziarie, ad esempio sequestri, confische o procedure concorsuali.
La Corte ha ritenuto giusto il compenso contestato?
Ha ritenuto la disciplina dei criteri di calcolo compatibile con il principio della giusta retribuzione, senza entrare nella misura concreta liquidata nel singolo caso.
Cosa garantisce l’art. 36 della Costituzione?
Il diritto del lavoratore a una retribuzione proporzionata alla quantità e qualità del lavoro e comunque sufficiente a un’esistenza libera e dignitosa.
Norme collegate
- Art. 36 della Costituzione – diritto a una giusta retribuzione, parametro della decisione.
- Art. 54 della Costituzione – dovere di adempiere le funzioni pubbliche con disciplina e onore.
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Vedi anche
Per il testo normativo integrale e aggiornato consulta Normattiva.it.