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Informazione giuridica di carattere generale. Il presente contenuto costituisce informazione giuridica di carattere generale e non sostituisce in alcun modo il parere di un avvocato iscritto all’Albo. La norma riportata è tratta da fonti ufficiali (Normattiva, Gazzetta Ufficiale) e il commento ha finalità divulgativa. Per la valutazione del caso specifico è necessario consultare un professionista abilitato.

Con la sentenza n. 221 del 2023 la Corte costituzionale ha respinto le questioni sul compenso degli amministratori giudiziari, ritenendo la disciplina in parte non scrutinabile e in parte conforme al principio della giusta retribuzione.

Di cosa si tratta

L’amministratore giudiziario è il professionista incaricato di gestire e custodire beni nell’ambito di procedure giudiziarie, ad esempio nelle misure di prevenzione o nelle procedure concorsuali. Il suo compenso è determinato secondo criteri stabiliti dalla legge e da regolamenti. Nel caso esaminato, un amministratore giudiziario aveva impugnato la liquidazione del proprio compenso, ritenuta inadeguata rispetto alla complessità dell’attività svolta: l’esame di domande di creditori per oltre un miliardo e trecento milioni di euro e la formulazione di proposte motivate di ammissione o esclusione. La Corte d’appello di Roma ha sollevato la questione di legittimità costituzionale, dubitando che i criteri di calcolo del compenso garantissero una retribuzione proporzionata alla quantità e qualità del lavoro prestato. Il tema tocca il principio costituzionale della giusta retribuzione e la dignità del lavoro professionale anche quando svolto nell’interesse della giustizia.

La questione di legittimità costituzionale

Era impugnato l’art. 8 del decreto legislativo n. 14 del 2010 (istituzione dell’Albo degli amministratori giudiziari), sollevato dalla Corte d’appello di Roma in riferimento agli artt. 36 (giusta retribuzione) e 54 (dovere di adempiere le funzioni pubbliche con disciplina e onore) della Costituzione.

La decisione della Corte

La Corte ha dichiarato inammissibile la questione sollevata in riferimento all’art. 54 della Costituzione e non fondata quella sollevata in riferimento all’art. 36. La disciplina sul compenso degli amministratori giudiziari è stata ritenuta compatibile con il principio della giusta retribuzione.

Il principio

I criteri di determinazione del compenso degli amministratori giudiziari, nei termini esaminati, non violano il diritto a una retribuzione proporzionata e sufficiente: la fissazione dei parametri di calcolo rientra nella discrezionalità del legislatore, purché non sganciata dall’attività effettivamente svolta.

Domande e risposte

Chi è l’amministratore giudiziario?

È il professionista nominato dal giudice per gestire e custodire beni nell’ambito di procedure giudiziarie, ad esempio sequestri, confische o procedure concorsuali.

La Corte ha ritenuto giusto il compenso contestato?

Ha ritenuto la disciplina dei criteri di calcolo compatibile con il principio della giusta retribuzione, senza entrare nella misura concreta liquidata nel singolo caso.

Cosa garantisce l’art. 36 della Costituzione?

Il diritto del lavoratore a una retribuzione proporzionata alla quantità e qualità del lavoro e comunque sufficiente a un’esistenza libera e dignitosa.

Norme collegate

Leggi la decisione integrale
Testo ufficiale della Corte Costituzionale (PDF) e testo integrale con note.

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Vedi anche

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A cura di
Andrea Marton — Dottore in Economia e Finanza, praticante commercialista
Fondatore e responsabile editoriale di Legge in Chiaro, portale di divulgazione giuridica e fiscale gratuita su 101 testi e codici italiani. I contenuti sono curati e rivisti da un team di laureati in economia; hanno scopo informativo e divulgativo e non costituiscono consulenza professionale. Profilo completo →
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