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Informazione giuridica di carattere generale. Il presente contenuto costituisce informazione giuridica di carattere generale e non sostituisce in alcun modo il parere di un avvocato iscritto all’Albo. La norma riportata è tratta da fonti ufficiali (Normattiva, Gazzetta Ufficiale) e il commento ha finalità divulgativa. Per la valutazione del caso specifico è necessario consultare un professionista abilitato.

Con la sentenza n. 195/2022 la Corte costituzionale ha stabilito che la morte del coniuge italiano, sopravvenuta mentre la pratica di cittadinanza è ancora in corso, non fa più perdere il diritto a diventare cittadini.

Di cosa si tratta

Chi sposa un cittadino italiano può chiedere la cittadinanza dopo un certo periodo di matrimonio. La legge sulla cittadinanza del 1992 richiede però che il vincolo coniugale permanga fino al momento dell’acquisto. Accadeva così che, se il coniuge italiano moriva mentre la domanda era ancora all’esame dell’amministrazione, lo straniero perdeva la possibilità di ottenere la cittadinanza, pur avendo presentato la richiesta nei termini e pur avendo condiviso una vita familiare effettiva. Il risultato dipendeva da un evento del tutto casuale e indipendente dalla volontà dell’interessato: la durata dell’istruttoria amministrativa. Il Tribunale di Trieste, davanti al ricorso di una persona che si era vista negare la cittadinanza per la morte del coniuge avvenuta a pratica aperta, ha sollevato la questione di legittimità costituzionale.

La questione di legittimità costituzionale

Era impugnato l’art. 5 della legge n. 91 del 1992 (Nuove norme sulla cittadinanza), nella parte in cui considera causa ostativa al riconoscimento della cittadinanza anche la morte del coniuge sopravvenuta in pendenza dei termini per la conclusione del procedimento. Il giudice rimettente lamentava la lesione del principio di uguaglianza e ragionevolezza e del diritto di difesa.

La decisione della Corte

La Corte ha dichiarato l’illegittimità costituzionale dell’art. 5 della legge n. 91 del 1992 nella parte in cui non esclude, tra le cause che impediscono il riconoscimento della cittadinanza, la morte del coniuge del richiedente sopravvenuta in pendenza dei termini previsti per la conclusione del procedimento. Chi ha presentato la domanda non è più penalizzato dalla morte del coniuge avvenuta mentre la pratica è in corso.

Il principio

Una volta presentata regolarmente la domanda di cittadinanza per matrimonio, la sopravvenuta morte del coniuge italiano durante l’istruttoria non può cancellare il diritto a diventare cittadini: l’esito non può dipendere dalla durata, variabile e non imputabile all’interessato, del procedimento amministrativo.

Domande e risposte

Se il coniuge italiano muore mentre la domanda è in corso, perdo la cittadinanza?

No. Dopo questa sentenza la morte del coniuge sopravvenuta dopo la presentazione della domanda, mentre la pratica è ancora in corso, non è più causa ostativa al riconoscimento.

Vale anche per il divorzio o la separazione?

No. La pronuncia riguarda specificamente la morte del coniuge in pendenza dei termini del procedimento, non lo scioglimento volontario del matrimonio.

Cosa conta è la data della domanda o la data della morte?

Conta che la domanda sia stata regolarmente presentata: se la morte del coniuge avviene dopo, mentre il procedimento è ancora aperto, non blocca più l’acquisto della cittadinanza.

Norme collegate

Leggi la decisione integrale
Testo ufficiale della Corte Costituzionale (PDF) e testo integrale con note.

📄 PDF ufficiale →Testo integrale con note (Consulta OnLine)

Vedi anche

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A cura di
Andrea Marton — Dottore in Economia e Finanza, praticante commercialista
Fondatore e responsabile editoriale di Legge in Chiaro, portale di divulgazione giuridica e fiscale gratuita su 101 testi e codici italiani. I contenuti sono curati e rivisti da un team di laureati in economia; hanno scopo informativo e divulgativo e non costituiscono consulenza professionale. Profilo completo →
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